Cassazione Civile, Ordinanza n. 37729/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di procedure esecutive intraprese da un avvocato nei confronti del Comune sulla base di più sentenze del Giudice di Pace. Dopo un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato aveva dichiarato l'impignorabilità delle somme; la parte creditrice aveva quindi attivato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Nel corso dei vari passaggi processuali vi erano state dichiarazioni di interruzione e successive riassunzioni. In particolare, dopo una delle interruzioni, il giudice aveva assegnato al creditore un termine per la notificazione del ricorso in riassunzione, ma la notifica era avvenuta oltre il termine assegnato. Il giudice dell'esecuzione aveva quindi dichiarato l'estinzione delle procedure; il tribunale aveva confermato l'estinzione, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria fosse sufficiente a perfezionare la riassunzione, restando irrilevante la tardiva notifica rispetto a un termine ordinatorio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo nullità della sentenza d'appello per violazione del giudicato interno e omessa pronuncia sul primo motivo di appello, sostenendo che la decisione di primo grado non fosse più impugnabile; secondo, denunciando violazione degli artt. 154, 303 e 307 c.p.c. per avere la corte territoriale escluso l'estinzione nonostante la notificazione del ricorso di riassunzione fosse avvenuta oltre il termine fissato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza del tribunale era stata pubblicata nel 2017 in un giudizio iniziato prima del 2012 e che, in assenza di notifica della sentenza, il termine lungo per appellare era annuale, non semestrale; l'appello era stato notificato entro tale termine. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, aderendo al principio secondo cui, in caso di interruzione, il termine perentorio di sei mesi riguarda solo il deposito del ricorso in cancelleria; una volta depositato tempestivamente il ricorso, la riassunzione si perfeziona, e l'eventuale vizio della notificazione successiva non travolge la riassunzione, ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica, con estinzione solo in caso di mancato rispetto del termine assegnato per la rinnovazione. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del Comune alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come parametro della denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del giudicato interno, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei termini processuali; la Corte ha escluso che la tardiva notificazione della riassunzione determinasse l'estinzione, una volta tempestivo il deposito del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per contestare la riassunzione dopo interruzione del processo.
Il termine perentorio di sei mesi è riferibile al solo deposito del ricorso di riassunzione in cancelleria, non alla successiva notificazione.
L'estinzione consegue solo al mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica, non alla mera tardività della prima notifica dopo il tempestivo deposito.
Applicato in via analogica: se la notifica del ricorso di riassunzione è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione entro un termine perentorio.
Nel caso concreto è stato applicato il termine lungo annuale per impugnare, in quanto il giudizio di merito era iniziato prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009.
Le modifiche al termine lungo per impugnare, da annuale a semestrale, si applicano ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.
La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando colpa inescusabile nel ricorso dell'ente territoriale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo non opera, di regola, l'istituto dell'interruzione proprio del processo di cognizione; eventuali dichiarazioni di interruzione in sede esecutiva sono estranee al sistema e non incidono sul normale svolgimento dell'azione esecutiva.
- In tema di riassunzione del processo interrotto, il termine perentorio previsto dalla legge riguarda il deposito del ricorso in cancelleria; se tale deposito è tempestivo, la riassunzione deve considerarsi perfezionata e la successiva notificazione rileva solo ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
- La nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto di riassunzione non determina automaticamente l'estinzione del processo: il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica, e l'estinzione opera solo se la rinnovazione non avviene nel termine assegnato.
- Ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare, nei giudizi iniziati prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine annuale dell'art. 327 c.p.c., mentre il termine semestrale vale per i processi introdotti dopo l'entrata in vigore della modifica.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una connotazione della lite o dell'impugnazione in termini di colpa inescusabile, non potendo essere affermata in via automatica per la mera soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37619/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37620/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37621/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37622/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37623/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37624/2022 del 23/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →