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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di locazione di un capannone industriale concluso il 25 gennaio 2006, nella cui stipula il ricorrente afferma di avere svolto attività di mediazione. Egli aveva convenuto in giudizio la controparte del contratto e la società coinvolta, chiedendo il pagamento di euro 1.200 a titolo di provvigione e, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti perché, in relazione all’assegno consegnatogli in sede di stipula, era stato indagato per ricettazione a seguito di falsa denuncia di smarrimento presentata dalla controparte; tale condotta era poi sfociata, per la controparte, in una condanna per calunnia. I giudici di merito avevano respinto la domanda di provvigione ritenendo non provata l’iscrizione del mediatore al ruolo/albo dei mediatori immobiliari e avevano dichiarato inammissibile il motivo di appello sul risarcimento, reputando che il Tribunale avesse comunque già deciso sulla domanda. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla mediazione e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale escluso la provvigione nonostante la produzione di un tesserino di mediatore e del preliminare che indicava numero e data d’iscrizione; 2) violazione del contraddittorio, sostenendo che il tema dei requisiti introdotti dalla legge del 2001 era stato sollevato d’ufficio in appello senza preventiva instaurazione del contraddittorio; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il motivo di gravame sulla domanda risarcitoria, quando il Tribunale si era pronunciato su una domanda diversa da quella effettivamente proposta; 4) omesso esame della sentenza penale di condanna per calunnia, fatto decisivo ai fini della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, terzo e quarto motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la decisione di merito sul diritto alla provvigione, perché l’art. 6 della legge n. 39 del 1989 richiede, ai fini del sorgere del diritto del mediatore alla provvigione, la sola iscrizione all’albo/ruolo, prova che può essere fornita anche per presunzioni e mediante l’indicazione del numero di iscrizione; ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva trascurato il dato contenuto nel preliminare, ove l’iscrizione del mediatore era espressamente indicata con numero e data. Quanto al risarcimento, ha riconosciuto che vi era un disallineamento tra la domanda effettivamente proposta e la statuizione di primo grado, poiché il Tribunale aveva deciso su un diverso pregiudizio (mancata riscossione dell’assegno) rispetto a quello dedotto (danni derivanti dalla falsa denuncia e dall’indagine per ricettazione), con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ha infine osservato che la sentenza penale di condanna per calunnia era un fatto decisivo non adeguatamente considerato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 39 del 1989

    ai fini del diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente l'iscrizione all'albo/ruolo; il controllo sull'effettivo possesso dei requisiti compete agli enti amministrativi preposti e non può essere surrogato dal giudice con verifiche ulteriori in sede di merito

  • art. 18 L. n. 57 del 2001

    le modifiche introdotte sui requisiti per l'iscrizione non rendono, da sole, inidoneo il tesserino rilasciato in precedenza a provare l'iscrizione, se il dato dell'iscrizione risulta comunque documentato

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma statuizione

  • art. 2729 c.c.

    la prova dell'iscrizione al ruolo può essere offerta anche per presunzioni, compreso il numero di iscrizione riportato in altri atti

  • art. 24 Cost.

    il contraddittorio non può essere inciso da questioni introdotte d'ufficio senza consentire alle parti di interloquire

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il giudice che intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti

  • art. 345, commi 2 e 3, c.p.c.

    richiamato quale norma sul thema decidendum in appello, nel contesto della dedotta novità della questione

  • art. 183, commi 4 e 8, c.p.c.

    richiamato in relazione al rispetto del contraddittorio e della dialettica processuale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve dare conto della reale domanda e della decisione adottata, senza scostarsi dal petitum e dalla causa petendi

  • art. 112 c.p.c.

    va rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non può essere dichiarato inammissibile un motivo di appello che censura una decisione resa su domanda diversa da quella effettivamente proposta

Massime di principio

  • Nel giudizio per il pagamento della provvigione del mediatore, l'iscrizione al ruolo/albo richiesto dalla legge può essere provata non solo con documentazione diretta, ma anche mediante presunzioni, purché dagli atti emerga univocamente il dato dell'iscrizione, ad esempio attraverso il numero e la data riportati in un contratto.
  • Ai fini del diritto alla provvigione del mediatore, il giudice non deve sostituirsi all'amministrazione nella verifica di merito circa il possesso di tutti i requisiti abilitanti, essendo sufficiente la prova dell'iscrizione prevista dalla legge vigente al tempo dell'affare.
  • In appello, una questione rilevata d'ufficio dal giudice non può fondare la decisione senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.
  • Sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito rigetta o dichiara inammissibile un motivo di impugnazione assumendo che la decisione di primo grado abbia esaminato la stessa domanda, mentre in realtà la statuizione di primo grado riguarda un petitum o una causa petendi diversi da quelli effettivamente dedotti.
  • Un fatto documentato e decisivo ai fini della domanda risarcitoria, quale una sentenza penale intervenuta sui medesimi fatti, deve essere considerato dal giudice quando incide direttamente sulla valutazione della responsabilità e del danno.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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