Sentenza del 18/06/2025 n. 16454 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Per gli anni d’imposta 2006 e 2007, l’Agenzia aveva recuperato a tassazione nei confronti della T. S.p.A. imponibili relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da V. S.r.l. e I. S.p.A., e aveva irrogato sanzioni anche ad A.A., ritenendo che avesse perseguito un interesse economico proprio mediante lo schermo societario. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece annullato le sanzioni personali, ritenendo effettiva la T. S.p.A. e operante l’art. 7 del D.L. n. 269/2003. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che l’art. 7 non escludesse la responsabilità concorrente dell’amministratrice ai sensi degli artt. 5, 9 e 11 del D.Lgs. n. 472/1997; con il secondo ha denunciato l’omesso esame di elementi che, a suo avviso, dimostravano il perseguimento di un interesse personale di A.A., tra cui l’assenza di compenso e l’inserimento della T. in uno schema evasivo riferibile al nucleo familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso dell’Agenzia, confermando l’annullamento delle sanzioni personali disposto dalla CTR. Il primo motivo è infondato: se la società di capitali è effettiva e le violazioni riguardano il suo rapporto fiscale, le sanzioni sono a suo esclusivo carico e l’amministratore intraneus non può esserne ritenuto concorrente ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. La responsabilità personale può ricorrere se la società è un mero schermo o un soggetto interposto utilizzato dall’amministratore per conseguire un vantaggio fiscale proprio; circostanza non dimostrata nel caso concreto. Il secondo motivo è infondato perché la CTR aveva esaminato gli elementi indicati dall’Agenzia e li aveva giudicati non decisivi; inoltre, la possibile percezione di utili da parte della socia non prova la fittizietà della società. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché A.A. è rimasta intimata.
Norme richiamate
In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica, la quale non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzata come mero soggetto interposto dal relativo amministratore e in generale dell'intraneus per scopi suoi propri - nei quali casi è infatti quest'ultimo il soggetto passivo in quanto titolare del vantaggio fiscale - tutte le sanzioni fiscali che dipendono dal suo comportamento debbono essere irrogate esclusivamente in capo alla società od alla persona giuridica stessa cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto di cui all' art. 7 , D.L. n. 269/2003 , con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell' art. 9 , D.Lgs. n. 472/1997
Per le violazioni fiscali riferibili al rapporto fiscale di una società di capitali effettiva, le sanzioni sono imputabili esclusivamente alla società, anche quando l’amministratore abbia agito nella gestione e possa ricavarne un vantaggio riflesso quale socio. La responsabilità personale dell’amministratore resta possibile se la società è fittizia o è utilizzata come mero soggetto interposto per il suo vantaggio fiscale.
In altri termini è proprio il riferimento al rapporto fiscale, intercorrente fra una società e l'erario e cui fa riferimento espresso l'art. 7 cit., a determinare l'esclusiva responsabilità della società che si avvantaggia dell'evasione.
La regola generale sul concorso nelle violazioni non consente di aggiungere la responsabilità sanzionatoria dell’amministratore a quella della società quando ricorre la deroga dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003. Per l’intraneus, la sanzione personale non può convivere con quella della società effettiva per le violazioni riferite al rapporto fiscale di quest’ultima.
Art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973
Invero in tal caso si è concluso che in tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, ai sensi dell' art. 37 , comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all' art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività.
Quando, in base alla disciplina dell’interposizione, la persona fisica è l’effettiva titolare del reddito formalmente intestato alla società, le violazioni si riferiscono al rapporto fiscale dell’interponente e non opera l’esclusività sanzionatoria prevista dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003. L’Amministrazione deve provare il totale asservimento della società interposta e l’effettivo possesso del reddito da parte dell’interponente.
È stato indicato dall’Agenzia nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha fornito una distinta interpretazione né lo ha applicato autonomamente nella decisione.
Art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997
È stato indicato dall’Agenzia nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha fornito una distinta interpretazione né lo ha applicato autonomamente nella decisione.
Massime di principio
- Se una società di capitali svolge effettivamente attività d’impresa e beneficia fiscalmente della violazione, le sanzioni tributarie relative al suo rapporto fiscale sono a carico della società; l’amministratore che ha agito per essa non risponde personalmente in concorso per le stesse sanzioni.
- La responsabilità personale dell’amministratore può configurarsi quando sia provato che la società è un mero schermo o che è stata utilizzata come soggetto interposto per consentire all’amministratore di ottenere direttamente il vantaggio fiscale. La mera appartenenza a un gruppo familiare, l’assenza di compenso o il possibile riflesso dell’evasione sugli utili del socio non bastano, da soli, a dimostrare la fittizietà.
- Per sostenere l’interposizione, l’Amministrazione deve provare il totale asservimento della società alla persona fisica e che questa sia l’effettiva possessora dei redditi formalmente intestati all’ente; la sola partecipazione dell’amministratore alle condotte o a uno schema evasivo non equivale automaticamente a tale prova.
- La regola di esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica riguarda le sanzioni fiscali e non esclude, secondo la sentenza, eventuali profili di responsabilità civile o penale del concorrente.
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