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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41255/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Il Ministero aveva promosso esecuzione forzata su beni immobili intestati a un soggetto contro il quale disponeva di titolo esecutivo di formazione giudiziale, derivante da una condanna della Corte dei conti al risarcimento del danno erariale. Il debitore esecutato, insieme al coniuge, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che gli immobili erano stati conferiti in fondo patrimoniale e quindi non erano aggredibili, perché il credito azionato sarebbe stato estraneo ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo che la responsabilità risarcitoria derivasse da una condotta illecita commessa nell'esercizio di funzioni lavorative pubbliche, ma non per finalità direttamente collegate alle esigenze familiari. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che: 1) ai fini dell'aggressione dei beni del fondo patrimoniale basterebbe la circostanza che il debito sia sorto in occasione dell'attività lavorativa del coniuge, senza bisogno di provare un effettivo vantaggio per la famiglia; 2) in subordine, l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari graverebbe sugli opponenti. La Corte di cassazione ha respinto entrambe le tesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, perché il credito risarcitorio per danno erariale, pur sorto in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa del debitore, non era stato ritenuto in concreto diretto a soddisfare bisogni della famiglia. La Corte ha ribadito che, in tema di fondo patrimoniale, non basta il mero collegamento occasionale tra debito e attività professionale o lavorativa: occorre la verifica della finalità sottostante e della concreta inerenza del debito alle esigenze familiari. Ha inoltre precisato che l'estraneità ai bisogni della famiglia è un fatto negativo che il debitore opponente deve provare, ma tale prova può essere desunta dall'assenza di elementi idonei a far emergere una finalità familiare, senza violazione dell'art. 2697 c.c. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma utilizzata come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai proprietari dei beni pignorati.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato quale norma che disciplina la costituzione del fondo patrimoniale e la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia.

  • art. 170 c.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che i beni del fondo patrimoniale sono impignorabili per debiti estranei ai bisogni della famiglia; il criterio non dipende dalla natura dell'obbligazione, ma dalla relazione tra fatto generatore e bisogni familiari.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'opponente deve provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari; tale prova riguarda un fatto negativo e non richiede la dimostrazione positiva della specifica finalità egoistica dell'obbligazione.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel fondo patrimoniale, la pignorabilità dei beni non dipende dalla mera origine professionale o lavorativa del debito, ma dalla concreta inerenza del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia.
  • Anche un'obbligazione risarcitoria da illecito può rientrare nell'ambito dell'art. 170 c.c. solo se la fonte e la ragione del rapporto hanno un collegamento diretto e immediato con esigenze familiari.
  • Per escludere l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, il debitore opponente deve provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; si tratta di un fatto negativo che può essere desunto dall'assenza di elementi indicativi di una finalità familiare.
  • La mera occasionalità tra illecito e attività lavorativa del debitore non basta a fondare una presunzione di destinazione del debito ai bisogni della famiglia.
  • L'accertamento sulla riferibilità del debito ai bisogni familiari è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge nei termini effettivamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveFondo patrimoniale
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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