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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22199/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamato dalla Corte insieme alla giurisprudenza costituzionale sull'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva riformato soltanto il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I fatti, come riportati nell'ordinanza, riguardano la detenzione di cocaina per circa 609 grammi e hashish per circa 6 grammi. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo l'illogicità della motivazione sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sia in ordine alla determinazione della pena. La censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in termini meramente generali, senza spiegare in che modo, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe violato i principi richiamati. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era logica ed esaustiva: quanto alla qualificazione, valorizzava l'ammissione di addebito resa dall'imputato dinanzi al G.i.p. dopo un iniziale tentativo di attribuire la responsabilità al figlio; quanto alla pena, giustificava la congruità del trattamento sanzionatorio in ragione della gravità della condotta, della varietà delle sostanze detenute e del numero di dosi ricavabili.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso concreto riferita alla cocaina e all'hashish detenuti dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità può seguire l'onere economico quando non possa escludersi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a richiamare principi di diritto astratti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare, in relazione al caso concreto, gli errori logicogiuridici dedotti.
  • La censura di illogicità della motivazione deve essere puntuale e autosufficiente: non basta denunciare in modo generico vizi della motivazione se la decisione impugnata reca una giustificazione logica e completa sui profili contestati.
  • In tema di pena, la motivazione è adeguata quando il giudice valorizzi elementi concreti quali la quantità della sostanza, la varietà dei tipi di stupefacente e il numero di dosi ricavabili ai fini della valutazione di gravità del fatto e di congruità del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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