Cassazione Penale, Sentenza n. 3415/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) commesso il 14/06/2019 in ufficio della caposala dell'Ospedale del Mare di Napoli. Tre censure principali: (1) errata qualificazione del fatto come "furto in abitazione" piuttosto che semplice furto (art. 624-bis vs art. 624 c.p.), rilevando che l'ufficio non era serrato e si trovava in un plesso operatorio potenzialmente accessibile; (2) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) in considerazione dell'esiguità della somma sottratta (€50) e della restituzione della banconota; (3) vizi nella motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata e specifica (art. 99, co.4 c.p.), mancata prevalenza delle circostanze attenuanti e mancata riduzione della pena entro i limiti minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudice di primo grado. È stata ritenuta corretta la qualificazione del reato come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., in quanto il locale era destinato esclusivamente al personale e non accessibile a terzi senza consenso; è stata esclusa l'applicabilità dell'attenuante per danno di speciale tenuità in considerazione del complessivo disvalore del fatto (modalità, luogo e comportamento dell'imputato); la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione della recidiva e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, dichiarando infondate le obiezioni di illegittimità costituzionale riferite all'art. 69, comma 4 c.p. La pena confermata: reclusione (pena ridotta rispetto al minimo edittale originario per il rito abbreviato) e multa (con indicazione di congruità della sanzione pecuniaria), oltre spese e confisca delle res in sequestro.
Norme richiamate
Il reato di "furto in abitazione" comprende anche luoghi di lavoro non aperti al pubblico nei quali si svolgano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi; l'ufficio della caposala, destinato esclusivamente al personale e non accessibile senza consenso, rientra nella nozione di privata dimora.
Il semplice furto è distinta fattispecie; la Corte ha spiegato perché, nel caso concreto, non sia configurabile la sola fattispecie di cui all'art. 624, dovendosi mantenere la qualificazione aggravata ex art. 624-bis.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante per danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo: va valutato il valore complessivo del pregiudizio diretto e immediato, non solo il valore materiale sottratto. Nel caso (€50 e modalità del fatto) la Corte ha ritenuto che il danno non fosse di speciale tenuità.
La recidiva reiterata e specifica può essere applicata valutando la relazione tra precedenti e nuovo illecito; la Corte ha ritenuto giustificata l'applicazione della recidiva alla luce della personalità del reo, delle modalità di azione e della disponibilità di strumenti atti allo scasso.
La norma disciplina il bilanciamento tra circostanze; la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa e ha confermato che la deroga che limita la prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva è ammissibile entro i margini previsti dal legislatore.
Richiamata dalla difesa in relazione alla giurisprudenza costituzionale, ma la Corte ha distinto tale previsione (concorrente anomalo) dalle ordinarie circostanze attenuanti generiche, ritenendo infondata l'equiparazione proposta dalla difesa.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato la congruità della pena facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Riduzione della pena prevista per il rito abbreviato: la Corte ha ricordato che il Tribunale aveva applicato la riduzione prevista dal rito, con conseguente determinazione della pena sotto il minimo originario per la fattispecie aggiornata.
art. 5, comma 1, lett. a) L. 26 aprile 2019, n. 36
Norma che ha innalzato il minimo edittale per il delitto in imputazione; la Corte ha ritenuto irrilevante qualsiasi censura sulla base di una errata individuazione del minimo da parte del primo giudice, atteso l'adeguamento normativo.
Disposizione relativa alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha disposto conseguenti statuizioni sulle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per qualificare un luogo di lavoro come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. è necessario che il luogo non sia aperto al pubblico, che in esso si compiano atti della vita privata in modo non occasionale e che l'accesso ai terzi sia precluso senza il consenso del titolare; l'assenza temporanea di chiusura a chiave non esclude automaticamente la qualificazione.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è valutata oggettivamente: oltre al valore materiale della cosa sottratta occorre considerare il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale connesso alla condotta (modalità, luogo, eventuali ripercussioni), nonché la diretta e immediata relazione tra la sottrazione e il danno.
- L'applicazione della recidiva reiterata e specifica richiede una valutazione comparativa tra i precedenti e il nuovo fatto; il giudice può tenere conto del tipo, del numero e della gravità dei precedenti e delle modalità perpetrative per valutare la pericolosità e legittimare l'aggravazione.
- Le questioni di presunta illegittimità costituzionale a fronte di norme che limitano la prevalenza delle attenuanti sulle recidive richiedono un esame attento: la giurisprudenza di legittimità ritiene che tali deroghe siano compatibili entro limiti non arbitrari, e non comportino automaticamente la prevalenza delle attenuanti quando la legge prevede diversamente.
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; quando la pena risultante è prossima al minimo edittale non è sempre necessaria una motivazione particolarmente estesa, ma il ragionamento sui fattori rilevanti deve risultare comunque dagli atti.
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