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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3415/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) commesso il 14/06/2019 in ufficio della caposala dell'Ospedale del Mare di Napoli. Tre censure principali: (1) errata qualificazione del fatto come "furto in abitazione" piuttosto che semplice furto (art. 624-bis vs art. 624 c.p.), rilevando che l'ufficio non era serrato e si trovava in un plesso operatorio potenzialmente accessibile; (2) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) in considerazione dell'esiguità della somma sottratta (€50) e della restituzione della banconota; (3) vizi nella motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata e specifica (art. 99, co.4 c.p.), mancata prevalenza delle circostanze attenuanti e mancata riduzione della pena entro i limiti minimi edittali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudice di primo grado. È stata ritenuta corretta la qualificazione del reato come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., in quanto il locale era destinato esclusivamente al personale e non accessibile a terzi senza consenso; è stata esclusa l'applicabilità dell'attenuante per danno di speciale tenuità in considerazione del complessivo disvalore del fatto (modalità, luogo e comportamento dell'imputato); la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione della recidiva e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, dichiarando infondate le obiezioni di illegittimità costituzionale riferite all'art. 69, comma 4 c.p. La pena confermata: reclusione (pena ridotta rispetto al minimo edittale originario per il rito abbreviato) e multa (con indicazione di congruità della sanzione pecuniaria), oltre spese e confisca delle res in sequestro.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il reato di "furto in abitazione" comprende anche luoghi di lavoro non aperti al pubblico nei quali si svolgano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi; l'ufficio della caposala, destinato esclusivamente al personale e non accessibile senza consenso, rientra nella nozione di privata dimora.

  • art. 624 cod. pen.

    Il semplice furto è distinta fattispecie; la Corte ha spiegato perché, nel caso concreto, non sia configurabile la sola fattispecie di cui all'art. 624, dovendosi mantenere la qualificazione aggravata ex art. 624-bis.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante per danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo: va valutato il valore complessivo del pregiudizio diretto e immediato, non solo il valore materiale sottratto. Nel caso (€50 e modalità del fatto) la Corte ha ritenuto che il danno non fosse di speciale tenuità.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    La recidiva reiterata e specifica può essere applicata valutando la relazione tra precedenti e nuovo illecito; la Corte ha ritenuto giustificata l'applicazione della recidiva alla luce della personalità del reo, delle modalità di azione e della disponibilità di strumenti atti allo scasso.

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    La norma disciplina il bilanciamento tra circostanze; la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa e ha confermato che la deroga che limita la prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva è ammissibile entro i margini previsti dal legislatore.

  • art. 116, comma 2 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla giurisprudenza costituzionale, ma la Corte ha distinto tale previsione (concorrente anomalo) dalle ordinarie circostanze attenuanti generiche, ritenendo infondata l'equiparazione proposta dalla difesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato la congruità della pena facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Riduzione della pena prevista per il rito abbreviato: la Corte ha ricordato che il Tribunale aveva applicato la riduzione prevista dal rito, con conseguente determinazione della pena sotto il minimo originario per la fattispecie aggiornata.

  • art. 5, comma 1, lett. a) L. 26 aprile 2019, n. 36

    Norma che ha innalzato il minimo edittale per il delitto in imputazione; la Corte ha ritenuto irrilevante qualsiasi censura sulla base di una errata individuazione del minimo da parte del primo giudice, atteso l'adeguamento normativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha disposto conseguenti statuizioni sulle spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per qualificare un luogo di lavoro come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. è necessario che il luogo non sia aperto al pubblico, che in esso si compiano atti della vita privata in modo non occasionale e che l'accesso ai terzi sia precluso senza il consenso del titolare; l'assenza temporanea di chiusura a chiave non esclude automaticamente la qualificazione.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è valutata oggettivamente: oltre al valore materiale della cosa sottratta occorre considerare il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale connesso alla condotta (modalità, luogo, eventuali ripercussioni), nonché la diretta e immediata relazione tra la sottrazione e il danno.
  • L'applicazione della recidiva reiterata e specifica richiede una valutazione comparativa tra i precedenti e il nuovo fatto; il giudice può tenere conto del tipo, del numero e della gravità dei precedenti e delle modalità perpetrative per valutare la pericolosità e legittimare l'aggravazione.
  • Le questioni di presunta illegittimità costituzionale a fronte di norme che limitano la prevalenza delle attenuanti sulle recidive richiedono un esame attento: la giurisprudenza di legittimità ritiene che tali deroghe siano compatibili entro limiti non arbitrari, e non comportino automaticamente la prevalenza delle attenuanti quando la legge prevede diversamente.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; quando la pena risultante è prossima al minimo edittale non è sempre necessaria una motivazione particolarmente estesa, ma il ragionamento sui fattori rilevanti deve risultare comunque dagli atti.

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