Cassazione Civile, Ordinanza n. 09139/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale con adesione della controparte e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, in ragione delle reciproche rinunce e della richiesta congiunta di compensazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale né del ricorso incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con un istituto di credito e da una fideiussione omnibus prestata a garanzia dei debiti sociali. In primo grado erano stati contestati il saldo del conto, per asserita applicazione di interessi usurari, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto, nonché la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. Il Tribunale aveva dichiarato invalide le clausole sugli interessi e sulla CMS, rigettando il resto. In appello era stata poi dichiarata la carenza processuale dell'appellante per intervenuto fallimento della società e, nel merito, era stato determinato il saldo del conto, escludendo la prova della dedotta nullità della fideiussione standard ABI e affermando che, in ogni caso, la nullità avrebbe potuto riguardare solo le singole clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale, non l'intero contratto. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: 1) violazione della normativa antitrust in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte d'appello preteso una prova ulteriore e ritenuto insussistente l'illecito; 2) violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., nonché del principio affermato da Cass. n. 29810/2017, per non avere riconosciuto la nullità della fideiussione nella sua interezza o comunque per non averne correttamente tratto le conseguenze. La società resistente ha inoltre proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia nei confronti della curatela fallimentare e per asserita violazione delle norme processuali in tema di giudizio interrotto e riassunto. Prima della decisione, la ricorrente principale ha però rinunciato al ricorso con adesione della controparte, che ha a sua volta rinunciato al controricorso; entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda di liberazione dei fideiussori per comportamento del creditore che avrebbe aggravato il rischio; la decisione non ne affronta il merito per intervenuta estinzione del giudizio
invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale e sulla nullità della fideiussione
richiamato per censurare l'uso delle presunzioni da parte della corte d'appello in tema di prova dell'illecito anticoncorrenziale
invocato per denunciare una pretesa decisione su prove non acquisite o mal valutate
invocato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato quale norma antitrust posta a fondamento della dedotta nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI
richiamato per sostenere che la nullità delle clausole anticoncorrenziali avrebbe dovuto colpire l'intero contratto, o comunque per regolarne la conservazione parziale
richiamato dalla corte d'appello per affermare la perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali rientranti nel fallimento
richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l'omessa pronuncia nei confronti della curatela e la disciplina della riassunzione del processo interrotto
citato nel ricorso incidentale in relazione alla prosecuzione del processo dopo l'interruzione
richiamato per la rinuncia al ricorso in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia
Cass. n. 29810/2017
invocata come precedente in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI e nullità delle clausole antitrust
Cass. n. 5701/2011
citata nel ricorso incidentale a sostegno della censura processuale per omessa pronuncia
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità viene oggetto di rinuncia con adesione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- La deduzione della nullità di una fideiussione per conformità allo schema ABI richiede allegazioni e prova specifiche sulla persistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della stipula e sulla riconducibilità del contratto concreto a quella pratica uniforme.
- In tema di nullità derivante da intesa anticoncorrenziale, la censura deve confrontarsi con il nesso tra le singole clausole contestate e il contenuto dell'accordo illecito; non ogni invalidità delle clausole determina automaticamente la nullità dell'intero contratto, dovendosi verificare se il contratto possa sussistere senza di esse.
- Nel giudizio instaurato o riassunto dopo il fallimento, la perdita della capacità processuale del fallito opera per le controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nella massa, con le conseguenze processuali richiamate dal giudice di merito.
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