Cassazione Civile, Ordinanza n. 08141/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro, sanzioni e accessori per la registrazione di una sentenza civile che aveva disposto il trasferimento di un diritto reale su aree di parcheggio/porzione di cantinato connessa a un immobile destinato a prima casa. La contribuente aveva impugnato l’avviso sostenendo di avere diritto all’agevolazione "prima casa" nella misura del 2% e di avere depositato la dichiarazione sostitutiva richiesta. La Corte di merito aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo che la registrazione della sentenza non fosse ancora avvenuta e che, quindi, la dichiarazione potesse ancora essere resa. Con il ricorso per cassazione l’Ufficio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 113, 10, 15 e 54 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la notifica dell’avviso di liquidazione segna il termine ultimo prima della registrazione d’ufficio e che la dichiarazione per ottenere l’agevolazione, se resa dopo tale momento, è tardiva; 2) violazione della nota II-bis dell’art. 1 d.P.R. 131/1986, contestando anche la prova dei requisiti agevolativi, perché la mera trascrizione di una dichiarazione sostitutiva nell’atto di appello non basterebbe a dimostrarne il contenuto e la sussistenza dei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata dalla sentenza d’appello.
artt. 10, 15 e 54 d.P.R. 131/1986
La Corte li interpreta nel senso che, per gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione d’ufficio, la notifica dell’avviso di liquidazione precede la registrazione d’ufficio e segna il termine ultimo entro cui può essere chiesta l’agevolazione, prima che l’ufficio proceda alla registrazione coattiva.
Richiamato per affermare che gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili sono soggetti a registrazione a termine fisso.
Indica il termine per richiedere la registrazione degli atti formati in Italia.
art. 1, nota II-bis, d.P.R. 131/1986
Le dichiarazioni richieste per l’agevolazione "prima casa" costituiscono elemento costitutivo del beneficio e devono essere rese, nei casi privi di atto pubblico di compravendita, entro la richiesta di registrazione della sentenza che produce effetti traslativi.
Richiamato come principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è necessariamente perduta; la Corte evidenzia che la disciplina della nota II-bis costituisce eccezione per il carattere necessario della collaborazione del contribuente.
È richiamato come paradigma delle sentenze costitutive aventi efficacia traslativa, rispetto alle quali il momento rilevante per le dichiarazioni agevolative è la richiesta di registrazione della sentenza.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, quando il trasferimento della proprietà o di un diritto reale avviene per effetto di una sentenza costitutiva e non di un atto notarile, le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis devono essere rese entro la richiesta di registrazione della sentenza, che è l’atto cui si riconosce efficacia traslativa.
- La notifica dell’avviso di liquidazione, nei casi di registrazione d’ufficio ex TUR, segna il termine ultimo prima che l’amministrazione proceda alla registrazione coattiva; una dichiarazione agevolativa resa dopo tale momento è tardiva e non può fondare il beneficio.
- Le dichiarazioni previste per il beneficio "prima casa" hanno natura di elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e non sono surrogabili da formule alternative o da mere allegazioni tardive nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione.
- La mera trascrizione nel processo del contenuto di una dichiarazione sostitutiva non equivale, di per sé, alla prova dell’effettiva esistenza e idoneità della dichiarazione quando la legge richiede specifiche manifestazioni di volontà rese nel momento prescritto.
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