Cassazione Penale, Sentenza n. 40280/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato responsabile, in concorso, del delitto di estorsione (capo relativo al c.d. "cavallo di ritorno") e del reato di riciclaggio/possesso di bene provento di reato. Con i primi due motivi ha censurato la valutazione indiziaria sulla partecipazione all'estorsione, sostenendo che la sua attività fosse mera intermediazione finalizzata alla restituzione del bene rubato senza violenza o minaccia e per tutelare l'interesse dei derubati. Con il terzo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per riciclaggio, deducendo incongruenze circa l'identificazione della fresa oggetto del sequestro rispetto a quella denunciata dalla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto ineccepibile la ricostruzione dei giudici d'appello secondo cui l'imputato, pur agendo quale intermediario, ha avuto la consapevolezza e la volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo illecito procurandosi un ingiusto profitto (o agevolando chi deteneva il bene, Marinelli), integrando così il concorso in estorsione; ha altresì confermato la valutazione probatoria adottata in ordine all'identificazione della fresa e alle modalità di occultamento (riverniciatura) tali da integrare il reato di riciclaggio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 629 (estorsione)
La Corte conferma che rientra nell'art. 629 il meccanismo del "cavallo di ritorno": la richiesta di denaro in cambio della restituzione di un bene illecitamente sottratto integra una forma di pressione idonea a limitare la libertà della vittima; l'intervento dell'intermediario è penalmente rilevante quando abbia la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito.
Codice penale - art. 648-bis (riciclaggio)
L'accertamento della provenienza illecita di un bene può fondarsi sulla descrizione della vittima e sul riconoscimento successivo, nonché su elementi concreti di occultamento (es. riverniciatura); tali elementi sono idonei a fondare la responsabilità per riciclaggio.
Codice penale - art. 110 (concorso di persone nel reato)
Per il concorso nel reato è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo criminoso; pertanto anche chi media nella determinazione della somma estorta risponde del concorso quando non agisca esclusivamente per tutelare l'interesse della vittima.
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 8 (trattazione scritta)
La trattazione scritta del ricorso è procedura applicata nel caso, ai sensi della norma e delle successive modifiche legislative richiamate nella sentenza; la Corte ha proceduto con istruttoria scritta come previsto dalla disciplina.
Codice di procedura penale - art. 616 (spese e sanzione per ricorso infondato)
La Corte, ai sensi dell'art. 616, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nell'impugnazione.
Giurisprudenza di legittimità (precedenti citati)
Sez. 2, n. 37896/2017; Sez. 2, n. 6824/2017; Sez. 2, n. 25213/2019
La Corte richiama precedenti secondo i quali l'intermediario è responsabile quando il suo intervento sia finalizzato al perseguimento dell'interesse illecito; inoltre la giurisprudenza considera il "cavallo di ritorno" una fattispecie estorsiva riconducibile all'art. 629.
Massime di principio
- L'attività di intermediazione per la restituzione di un bene rubato è penalmente neutra solo se svolta esclusivamente nell'interesse della vittima e dettata da motivi umanitari: se l'intermediario agisce con la consapevolezza di procurare un profitto a sé o a terzi partecipa all'estorsione.
- Il cosiddetto "cavallo di ritorno" configura estorsione quando la richiesta di denaro è posta come corrispettivo per la restituzione di un bene sottratto: la pressione derivante dalla condizione imposta è idonea a comprimere la libertà della vittima.
- In tema di riciclaggio, l'identificazione di un bene come provento di reato può fondarsi su descrizione della vittima e riconoscimento successivo integrati da elementi concreti di occultamento (es. riverniciatura), sicché contestazioni generiche sulla valutazione probatoria non sono ammissibili in sede di legittimità.
- Le valutazioni fattuali e probatorie svolte dal giudice di merito sono difficilmente rimesse in discussione in Cassazione; i motivi reiterativi o volti a una diversa valutazione degli stessi elementi probatori sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- La presentazione di impugnazioni prive di fondamento può comportare l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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