Cassazione Penale, Sentenza n. 28548/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12/04/2022 che aveva rideterminato le pene per i reati connessi alla cessione del marchio "People" e a operazioni patrimoniali collegate. Bucari contestava di essere stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) nonostante il marchio fosse formalmente proprietà della società e non sua, sostenendo che la vendita e l'incameramento dei corrispettivi rispondevano a esigenze societarie e che la registrazione contabile mancasse per giustificati motivi; eccepiva altresì l'erronea qualificazione come autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.), ritenendo le operazioni parte della stessa condotta appropriativa e non atti dissimulatori idonei a ostacolare gli accertamenti. Fabbri deduceva l'assenza di elementi che provassero la sua partecipazione o l'appropriazione (né era amministratore di fatto dei conti coinvolti), contestava l'aggravazione e il concorso, e denunciava vizi di motivazione e la violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato in gran parte i ricorsi, ritenendo la motivazione di merito puntuale e sufficiente. Ha condiviso la ricostruzione secondo cui Bucari, quale presidente del c.d.a., predispose una falsa delibera assembleare per consentire la cessione del marchio a Fashionval s.r.l., ricevendo assegni poi accreditati su un conto aperto dallo stesso Bucari e intestato abusivamente alla People s.r.l.; ha quindi confermato l'appropriazione del marchio e la destinazione fraudolenta delle somme. Ha altresì confermato l'integrazione del reato di autoriciclaggio in ragione dei successivi bonifici verso società di comodo e dell'uso di fatture false, ritenendo rilevante l'idoneità "ex ante" delle operazioni a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita. Ha inoltre affermato il concorso di Fabbri sulla base di molteplici apporti causali (redazione del verbale, domiciliazione del conto, deleghe sui conti). Tuttavia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita perché estinto per prescrizione (reato consumato il 09/03/2015) ed ha eliminato per ciascun ricorrente la pena di 3 mesi di reclusione e la multa di €500 inflitte per continuazione. Ha condannato gli imputati alle spese della parte civile e rigettato i ricorsi nel resto.
Norme richiamate
Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto integrata l'appropriazione indebita nella vendita del marchio e nell'incameramento dei corrispettivi da parte del Bucari, valorizzando il dolo e l'uso di una falsa delibera quale antecedente necessario per l'alienazione e per la sottrazione dell'asset societario.
art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)
La Corte ha ritenuto integrato l'autoriciclaggio per il successivo trasferimento delle somme su conti di comodo e l'utilizzo di fatture false; l'accertamento si fonda sul criterio dell'idoneità ex ante delle operazioni a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
Applicato per il concorso di persone nel reato; la Corte ha ammesso che il contributo del concorrente può essere anche atipico ma richiede motivazione sul ruolo causale, che è stata fornita rispetto al comportamento del Fabbri.
art. 61 n. 7 e n. 11 cod. pen.
Richiamate come aggravanti contestate; la Corte ha ritenuto sussistenti circostanze aggravanti in relazione alla qualifica e modalità del fatto, ove pertinenti, pur rideterminando complessivamente la pena.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Richiamati in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha contestualmente motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento ai precedenti penali e agli elementi ritenuti decisivi.
Applicato per il calcolo della prescrizione: il termine è fatto decorrere dalla data in cui il reato si è perfezionato (09/03/2015) e la prescrizione è risultata maturata, considerando anche la sospensione per l'emergenza COVID.
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e congrua rispetto alle risultanze probatorie.
Massime di principio
- Per l'appropriazione indebita societaria è decisivo il criterio sostanziale: la titolarità formale del bene è rilevante, ma l'uso di atti falsi o di escamotage (es. falsa delibera, conto intestato 'per' la società ma gestito dalla persona fisica) può dimostrare il dolo e l'effettiva sottrazione patrimoniale.
- L'autoriciclaggio richiede non solo il trasferimento del profitto del reato presupposto, ma anche atti dissimulatori idonei, valutati secondo l'idoneità ex ante a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita (anche se successivamente gli accertamenti riescono a ricostruire i flussi).
- Il concorso di persone può emergere da contributi non necessariamente sovrapponibili alla condotta principale (es. redazione di verbali falsi, domiciliazione di conti, deleghe operative); è però richiesta motivazione sul nesso causale tra tali apporti e la realizzazione del reato.
- Il vizio di motivazione in sede di legittimità richiede che il ricorrente indichi elementi probatori tratti dagli atti che possano sostenere una ricostruzione alternativa plausibile: mere ipotesi o congetture non sono sufficienti.
- La prescrizione decorre dal momento di consumazione del reato (evento utile ai fini del decorso del termine) e va computata tenendo conto di eventuali sospensioni (es. per emergenze giudiziarie come il COVID), con conseguente possibile estinzione parziale o totale delle pene impugnate.
- Operazioni bancarie apparentemente 'trasparenti' (bonifici tra conti nazionali) non escludono automaticamente l'idoneità dissimulatoria se sono accompagnate da altri elementi (conti di comodo, fatture false, deleghe di operatività), che nel loro insieme possono integrare il reato di autoriciclaggio.
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