Cassazione Penale, Ordinanza n. 09179/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata per un semestre, ritenendo che un rilievo disciplinare intervenuto nel 2024, sanzionato con cinque giorni di isolamento durante la permanenza all'aperto, fosse indice della mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa. Il ricorrente ha censurato tale ordinanza deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 54 ord. pen., in relazione agli artt. 77 e 80 d.P.R. n. 230/2000, sostenendo che dalla sola sanzione disciplinare non potesse desumersi automaticamente la mancanza di adesione al percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e rivalutativo: le censure erano interamente fattuali e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione del Tribunale di sorveglianza, ritenuta immune da vizi logici e giuridici, avendo essa adeguatamente fondato il diniego della liberazione anticipata sulla provata mancata adesione del condannato all'opera rieducativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma invocata dal ricorrente in tema di liberazione anticipata; la Corte rileva che il beneficio richiede la partecipazione all'opera rieducativa e non può essere escluso o riconosciuto in modo automatico, ma nel caso concreto la censura non scalfisce la motivazione del giudice di sorveglianza.
art. 77 d.P.R. n. 230 del 2000
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina esecutiva e valutativa del comportamento intramurario rilevante ai fini del beneficio.
art. 80 d.P.R. n. 230 del 2000
Richiamato dal ricorrente in relazione ai parametri regolamentari per la valutazione della partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo.
Fondamento della condanna del ricorrente, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte applica la conseguente sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il giudice deve verificare in concreto la partecipazione del condannato all'opera rieducativa, senza ricadere in automatismi fondati sulla sola esistenza di un rilievo disciplinare.
- Le censure di legittimità che si limitano a una diversa lettura dei fatti o delle risultanze valutate dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è aspecifico e meramente rivalutativo, ossia quando non individua un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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