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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45150/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 25.000,00 per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione dell'art. 321 c.p.p. per carenza di motivazione e per l'assenza di indicazione del reato presupposto; sosteneva che il mero possesso della somma, ancorché ingente e accompagnato da giustificazione, non può di per sé costituire fumus commissi delicti di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo, ordinando la restituzione delle somme all'avente diritto. Il Collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione del sequestro perché fondata esclusivamente sulla quantità del contante e su valutazioni astratte; mancavano elementi concreti idonei a ipotizzare l'esistenza di un reato presupposto (o collegamenti con ambienti criminali, precedenti illeciti o investimenti illeciti). Ne consegue che il mero possesso di denaro, soprattutto se corredato da giustificazione, non legittima il sequestro per ricettazione/riciclaggio senza ulteriori riscontri investigativi.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Per configurare la ricettazione è necessario che la cosa sia proveniente da un delitto presupposto; ai fini del sequestro preventivo occorre almeno l'individuazione tipologica del reato presupposto e non può essere sufficiente il mero possesso di denaro

  • art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo - motivazione)

    Il decreto di sequestro deve essere sorretto da motivazione idonea circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; la possibilità del rapporto tra cosa e reato non può fondarsi su elementi astratti e deve emergere da riscontri concreti

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di denaro richiede elementi concreti che colleghino la somma a un reato presupposto; la mera entità del contante non basta.
  • Deve essere almeno individuata in termini tipologici la possibile fattispecie di reato da cui proverrebbe la somma; non è necessaria la ricostruzione completa ma serve una possibile connessione non astratta.
  • Se l'indagato fornisce una giustificazione plausibile per il possesso del denaro, questa indebolisce il fumus e richiede ulteriori accertamenti prima di disporre il sequestro.
  • Indicatori utili a giustificare il sequestro: riscontri investigativi su reati presupposti, collegamenti con ambienti criminali, precedenti illeciti, modalità di custodia inconsuete o investimenti illeciti; assenza di tali elementi favorisce la restituzione.
  • La motivazione del provvedimento deve evitare affermazioni generiche e deve ancorare la misura cautelare a elementi concreti del caso concreto.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe evidenziare giustificazioni fornite e l'assenza di riscontri concreti; l'autorità investigativa dovrebbe documentare fatti indizianti specifici per sostenere il sequestro.

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