Cassazione Civile, Sentenza n. 40756/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione d'appello che aveva riconosciuto un danno patrimoniale (quantificato in Euro 200.000,00 "indicato e non contestato, nella misura di Euro 200.000,00 già rivalutato") e aveva accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Le censure in Cassazione riguardavano: (1) la mancata prova del danno da parte di alcuni resistenti; (2) l'erronea applicazione del principio di "non contestazione" in ordine all'importo di Euro 200.000,00 (sostenendo che tale importo era stato invece contestato in appello e che si sarebbe dovuta disporre CTU per la quantificazione); (3) l'asserita insufficienza probatoria della revocatoria, conteggiando la sola parentela e pluralità di vendite come base della presunzione di conoscenza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi e terzi motivi (perché attengono a valutazioni di fatto o non censurate nelle forme richieste) e ha accolto il secondo motivo. In particolare la Corte ha ritenuto che, trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 45, comma 14, L. n. 69/2009, il principio di non contestazione vincola il giudice solo rispetto ai fatti primari; i fatti secondari (dedotti in mera funzione probatoria, come il valore ricavato dall'espropriazione) possono essere contestati anche per la prima volta in appello. La Corte ha quindi censurato la valutazione della corte territoriale che aveva ritenuto Euro 200.000,00 "non contestato" e ha cassato la sentenza limitatamente a tale vizio, rinviando la causa al giudice di merito per nuovo esame (in particolare sulla quantificazione del danno e sulla eventuale necessità di accertamenti peritali).
Norme richiamate
Norma sulla revocatoria per lesione di creditori; la Corte ricorda che la partecipazione dolosa del terzo richiede normalmente che l'atto sia anteriore al sorgere del credito e che il giudice di merito può legittimamente utilizzare presunzioni quando sussistono basi fattuali precise, gravi e concordanti
art. 115 c.p.c. (previgente e successivo)
art. 45, comma 14, legge n. 69/2009 (modifica dell'art. 115 c.p.c.)
Per i giudizi instaurati prima della modifica normativa la non contestazione vincola il giudice solo con riferimento ai fatti primari; i fatti secondari restano contestabili anche in appello. La modifica del 2009 è richiamata ma la Corte applica la giurisprudenza previgente al caso concreto
La mancata contestazione di fatti secondari costituisce un argomento di prova ai sensi di quest'articolo, non un automatismo di assimilazione ai fatti costitutivi
Regola dell'onere della prova; citata in rapporto alle censure sull'onere probatorio in ordine al danno e al valore dell'immobile
Richiamato nelle censure relative all'inadempimento e alla quantificazione del danno (principi generali sul rimedio per inadempimento)
Richiamato in relazione alla determinazione del risarcimento del danno
Norma sui ricorsi per cassazione; i motivi di doglianza sono stati esaminati nei limiti consentiti dalla legittimità (vizi di diritto e vizio motivazionale)
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Richiamato in relazione all'onere di allegazione e produzione di atti processuali (i ricorrenti hanno trascritto la comparsa di costituzione in appello con la contestazione)
art. 416 c.p.c. e art. 167 c.p.c.
Norme processuali richiamate per spiegare l'obbligo della parte di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore nella costituzione; la prassi giurisprudenziale ha declinato effetti diversi per fatti primari e secondari
Massime di principio
- Nei giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 la non contestazione vincola il giudice solo con riguardo ai fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato); i fatti secondari, dedotti in funzione probatoria, possono essere contestati per la prima volta in appello
- Se si contesta un valore economico dedotto dalla controparte (es. prezzo ricavato in espropriazione), è essenziale distinguere se si tratta di fatto primario o secondario: se secondario, la contestazione in appello è tempestiva e può obbligare il giudice a riesaminare la quantificazione (eventualmente con CTU)
- Le decisioni sulla base di presunzioni (es. presunzione di conoscenza del pregiudizio per atti di disposizione familiari) rientrano nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito; in Cassazione vanno censurate solo con specifici vizi di motivazione o logica, non con generiche richieste di riconsiderazione dei fatti
- In sede di cassazione non è consentito riesaminare il merito probatorio o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, salvo errori di diritto o di motivazione rilevabili formalmente
- Se una parte chiede la nomina di CTU per la quantificazione del danno, il giudice di merito deve valutare l'utilità dell'incidente probatorio; la mancata nomina può essere censurata se la quantificazione resta viziata per mancata acquisizione di elementi decisivi
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