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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12982/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non superasse la soglia di ammissibilità perché meramente reiterativo di censure già disattese in appello e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla conferma della propria responsabilità per il delitto di truffa. La censura, tuttavia, si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito e, di fatto, mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, ritenute inammissibili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che, con riguardo all'art. 640 c.p., la condotta era stata logicamente qualificata come ingannatoria perché l'imputato aveva prima mentito sulle caratteristiche tecniche di un generatore, poi aveva cercato di evitare un secondo incontro con la persona offesa con scuse e rifiutandosi di consegnare personalmente il preteso secondo generatore.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma è richiamata per ribadire che la condotta descritta integra un comportamento ingannatorio rilevante ai fini della truffa, in quanto fondato su menzogne e su ulteriori artifizi diretti a eludere la consegna del bene promesso.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicata nella statuizione accessoria di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    È richiamata per affermare il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito né di confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella mera riproposizione di censure già vagliate e respinte in appello.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti né sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
  • La denunciata violazione di legge in tema di truffa non sussiste quando la motivazione di merito descriva in modo logico e non contraddittorio una condotta ingannatoria idonea a trarre in errore la persona offesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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