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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35378/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza della querela quale condizione di procedibilità; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo era manifestamente infondato, essendo il reato contestato procedibile d'ufficio in presenza dell'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p., e il secondo motivo era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla procedibilità, osservando che per il furto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 c.p. opera la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p. Ha inoltre giudicato generico il motivo sulla pena, per difetto di specifica correlazione con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    prevede la procedibilità d'ufficio del furto quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p., anche dopo le modifiche normative richiamate dalla difesa.

  • art. 625, n. 7 c.p.

    aggravante del furto quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio; nel caso concreto è stata ritenuta contestata tale aggravante.

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento immediato richiede l'evidenza della causa di non punibilità, nella specie esclusa.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Nel furto aggravato dalla circostanza che la cosa sottratta sia destinata a pubblico servizio, la procedibilità è d'ufficio in forza dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p., con conseguente irrilevanza della mancanza di querela.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica specificamente la correlazione tra le doglianze e le ragioni della decisione.
  • La declaratoria di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. presuppone che essa emerga in modo evidente dagli atti, requisito che deve risultare ictu oculi e non può essere supplito da mere allegazioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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