Cassazione Penale, Ordinanza n. 38612/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il primo motivo era precluso dall'aspecificità del motivo di appello e che il secondo era manifestamente infondato, oltre che in parte aspecifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza alla pena di tre anni di reclusione per bancarotta documentale fraudolenta di tipo specifico. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi: (1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato il dolo specifico; (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando soprattutto l'omessa valorizzazione dell'incensuratezza; inoltre ha contestato la misura delle pene accessorie fallimentari, ritenendole applicate in modo automatico. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, perché il motivo di appello non si confrontava con la motivazione di primo grado che aveva fondato il dolo specifico non solo sulla sottrazione delle scritture contabili, ma anche sulla sottrazione dei beni aziendali non rinvenuti dal curatore. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato e, per parte concernente le pene accessorie, anche aspecifico: il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente la sola incensuratezza; quanto alle pene accessorie, non vi era automatismo illegittimo e la durata era stata determinata in misura inferiore al medio edittale.
Norme richiamate
l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo il giudizio conseguente ad annullamento con rinvio.
nel giudizio di rinvio è preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti gradi o nelle indagini preliminari.
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza, occorrendo elementi o circostanze positive.
richiamato in tema di determinazione della durata delle pene accessorie, con necessità di specifica motivazione solo se la durata supera la media edittale.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
la riforma dell'art. 62-bis ha rafforzato il principio per cui l'incensuratezza, da sola, non basta per concedere le attenuanti generiche.
richiamati congiuntamente per il principio della rilevabilità officiosa dell'inammissibilità in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il motivo di appello che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza di primo grado è aspecifico e può determinare l'inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità l'inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio quando non sia stata già dichiarata nel grado di appello, salvo i limiti propri del giudizio di rinvio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dalla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporne il riconoscimento.
- In tema di pene accessorie fallimentari, una specifica motivazione sui criteri dell'art. 133 c.p. è necessaria solo se la durata è fissata oltre la media edittale; se la misura è inferiore alla media, la motivazione è normalmente sufficiente quando non sia manifestamente illogica.
- La censura sulla determinazione della pena o delle pene accessorie è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione generica o astratta.
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