Cassazione Civile, Ordinanza n. 18481/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società operante nel settore dei giochi leciti per il pagamento di un corrispettivo riferito alla seconda quindicina di novembre 2010, poi ridotto in corso di causa. Il destinatario dell’ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo di non dovere alcunché perché il rapporto con la società sarebbe cessato dal 1° ottobre 2010, data in cui l’azienda era stata ceduta a una terza società. Il Tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione, revocando il decreto ma condannando l’opponente al pagamento di una somma minore relativa ai giorni 16-20 novembre 2010, ritenendo che in quel periodo l’attività fosse ancora a lui giuridicamente riferibile perché la cessionaria aveva ottenuto la licenza di pubblica sicurezza solo dal 21 novembre 2010. In appello l’opponente ha censurato la decisione deducendo che la documentazione prodotta dalla controparte non fosse idonea a provare l’esistenza e l’ammontare del credito. In cassazione ha articolato un unico motivo per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su fatti contestati e non dimostrati; in particolare ha contestato il valore probatorio di un prospetto contabile non sottoscritto, formato dalla controparte, e ha affermato che da tale documento non sarebbe emersa la prova del debito, né le date di riferimento, né l’importo eventualmente dovuto per i giorni 16-20 novembre 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha condiviso il ragionamento della Corte d’appello, che aveva desunto la riferibilità delle giocate e scommesse del 16-20 novembre 2010 al ricorrente dal fatto che, in quel periodo, la cessionaria non aveva ancora ottenuto la licenza necessaria per esercitare l’attività, mentre il ricorrente ne era ancora titolare; inoltre ha rilevato che il prospetto utilizzato per la quantificazione non era stato specificamente contestato nei suoi dati. La Corte ha osservato che, per denunciare in cassazione la violazione del principio di non contestazione, era necessario indicare compiutamente dove e come le contestazioni fossero state sollevate nei gradi di merito e trascrivere i passaggi rilevanti degli atti difensivi, oneri che il ricorrente non aveva assolto. Ha quindi confermato che il ragionamento presuntivo del giudice di merito e la quantificazione del credito non erano censurabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese alla controparte, rimasta intimata; il ricorrente è stato condannato a versare euro 500 alla cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura sul riparto dell’onere della prova è stata respinta perché la decisione di merito si fondava su un ragionamento presuntivo e su riscontri documentali non specificamente contestati; non è stata ravvisata alcuna violazione del criterio legale di distribuzione dell’onere probatorio.
Il principio di non contestazione può essere utilmente dedotto in cassazione solo se il ricorrente indica in modo puntuale gli atti e i passaggi difensivi rilevanti; in mancanza, la censura è infondata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la critica tendeva in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito sulla prova e sulla riferibilità dei fatti.
La decisione è stata resa all’esito del procedimento di definizione anticipata; l’opposizione del ricorrente alla proposta non ha impedito la definizione conforme alla proposta stessa.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente nel procedimento camerale.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di rigetto dopo opposizione, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata considerazione della non contestazione richiede una deduzione autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti del merito in cui la contestazione sarebbe stata svolta e trascriverne i contenuti rilevanti.
- La contestazione della prova documentale non può risolversi in una generica critica alla provenienza interna del documento: se il giudice di merito ha fondato la decisione su un complesso di circostanze e su dati non specificamente contestati, la censura in cassazione non può limitarsi a negare in astratto il valore del documento.
- Quando la riferibilità di un’attività a un soggetto è desunta da un ragionamento presuntivo coerente con la titolarità del titolo abilitativo e con l’assenza di elementi contrari, la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e completa.
- La quantificazione del credito può essere legittimamente desunta da prospetti analitici non contestati nei dati essenziali; la mancata specifica contestazione delle singole voci può rafforzarne l’attendibilità probatoria.
- L’opposizione alla proposta di definizione anticipata che si conclude con la conferma della proposta stessa può comportare l’applicazione della sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
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