Sentenza del 30/05/2017 n. 13593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per IRPEF 1996 notificati ai soci, ai quali era stato imputato per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, un maggior reddito della società. L'accertamento societario non era stato impugnato e, secondo quanto rilevato dalla CTR, era stato notificato irregolarmente. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la mancata partecipazione necessaria della società al giudizio, sostenendo che l'accertamento del reddito societario e quello dei soci formano una controversia inscindibile; con il secondo ha censurato la motivazione della CTR sull'infondatezza della pretesa e la valutazione dell'onere della prova, osservando anche che i contribuenti non avevano contestato nel merito i parametri applicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo necessario il litisconsorzio tra società e soci, poiché la controversia riguardava elementi comuni dell'accertamento del reddito della società di persone e della sua imputazione ai soci. La F.C. sas non aveva partecipato al giudizio, né risultava una definitiva pronuncia di merito sul suo reddito; la riunione dei soli ricorsi dei soci non ha sanato l'omissione. Ha quindi dichiarato nullo il procedimento e cassato la sentenza della CTR di Catanzaro n. 197/D8/09 del 26 febbraio 2009, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio nei confronti della società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
l'unitarietà dell'accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi - da un lato - delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 - e - dall'altro - dei soci ed associati delle sesse (e la conseguente automatica imputazione "per trasparenza" dei redditi a questi ultimi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, ed indipendentemente dalla percezione degli stessi) comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci; salvo il caso in cui costoro prospettino questioni personali.
Nel regime di trasparenza delle società di persone, il reddito accertato in capo alla società è imputato ai soci in proporzione alla partecipazione, anche se non percepito. Se la controversia investe elementi comuni dell'accertamento, società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto, l'integrazione del contraddittorio ai sensi D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio
Quando la controversia richiede la partecipazione di più litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. La decisione resa senza tutti i soggetti necessari è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto, l'integrazione del contraddittorio ai sensi D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29)
La riunione dei ricorsi può essere disposta, ma non sostituisce la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari. Nel caso deciso erano stati riuniti soltanto i ricorsi dei soci, senza la società.
Massime di principio
- Quando si impugna un accertamento che determina il reddito di una società di persone e lo imputa per trasparenza ai soci, la controversia sugli elementi comuni dell'accertamento è normalmente inscindibile: devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati.
- La regola del litisconsorzio necessario non opera per le questioni esclusivamente personali del singolo socio, che possono essere esaminate separatamente.
- La riunione di più ricorsi non sana l'omessa partecipazione di una parte necessaria: il giudice deve integrare il contraddittorio; se decide senza farlo, il procedimento e la sentenza sono nulli.
- La nullità per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario è assoluta e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
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