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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 6 dicembre 2005 per l’anno d’imposta 1999, relativo all’indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti sulla base di un processo verbale di constatazione (PVC) del 19 dicembre 2001, consegnato alla società. La contribuente aveva impugnato l’avviso ottenendo ragione dalla CTP; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’interpretazione secondo cui la consegna del PVC non equivale alla sua notificazione ai fini della preclusione alla definizione agevolata prevista dall’art. 8, comma 10, della legge n. 289/2002; con il secondo ha censurato l’affermazione che la volontà della società di aderire alla definizione ex art. 8 escludesse la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10, pur in presenza della preclusione derivante dalla consegna del PVC.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che, ai fini della preclusione prevista dall’art. 8, comma 10, della legge n. 289/2002, è sufficiente la consegna del PVC al contribuente: l’attestazione ufficiale della consegna assicura la certezza della conoscenza dell’atto richiesta dalla norma. Poiché il PVC era stato consegnato prima dell’entrata in vigore della legge, la società non poteva avvalersi della definizione ex art. 8; la mera volontà di aderirvi, non conforme ai presupposti normativi, non impediva la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha deciso definitivamente la validità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 8, comma 10, lett. a)

    Sulla base del medesimo argomento deve concludersi che anche con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 10, lett. a), prima parte, la fattispecie impeditiva alla definizione può realizzarsi anche attraverso la mera consegna del processo verbale di constatazione all'interessato.

    La consegna del PVC al contribuente è sufficiente a integrare la circostanza che preclude l’accesso alla definizione agevolata; non è necessario che la consegna assuma le formalità proprie della notificazione.

  • Legge n. 289/2002, art. 10

    La notifica, mediante consegna, del p.v.c. in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge non consente però di applicare la norma di cui all'art. 8, secondo quanto previsto dal comma 10 della medesima norma.

    La Corte riconduce la proroga biennale dei termini di accertamento alla disciplina dell’art. 10 e chiarisce che l’intenzione del contribuente di accedere alla definizione ex art. 8 non basta a escluderla quando tale definizione è preclusa dalla precedente consegna del PVC.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 6

    La disposizione è indicata nel primo motivo di ricorso, ma il testo della decisione non ne espone né applica una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa preclude l’accesso in presenza di un PVC portato a conoscenza del contribuente, la consegna documentata può essere sufficiente anche se la norma usa il termine «notificazione»: conta la certezza ufficiale della conoscenza dell’atto.
  • La disponibilità astratta o l’intenzione di avvalersi di una definizione agevolata non produce effetti se ricorre una condizione legale che ne impedisce l’accesso.
  • Se la definizione agevolata è preclusa, la dichiarata volontà del contribuente di aderirvi non esclude, da sola, l’applicazione della proroga dei termini di accertamento collegata dalla legge alla disciplina condonistica.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla legittimità dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi di diritto indicati dalla Corte.

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