Cassazione Penale, Ordinanza n. 30013/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze, con contestazione della soluzione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile in sede di legittimità, perché attinente a una valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo in caso di mero arbitrio o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata sufficiente e ragionata.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 c.p.
La responsabilità penale è stata affermata per concorso nel furto aggravato, con contestazione di una circostanza aggravante specifica e di una circostanza comune. Il ricorso non ha inciso su tale qualificazione, ma solo sul bilanciamento delle circostanze.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del mero arbitrio o della manifesta illogicità della motivazione.
- È sufficiente, per sorreggere la scelta di equivalenza tra circostanze, una motivazione che spieghi in modo non apparente perché tale soluzione appaia la più idonea a determinare un trattamento sanzionatorio adeguato al caso concreto.
- Le censure che investono esclusivamente la valutazione di merito sul bilanciamento delle circostanze, in assenza di vizi logici o motivazionali rilevanti, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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