Cassazione Penale, Ordinanza n. 06390/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità, perché sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/05/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo dedotto riguardava la dosimetria della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti ritenute opposte. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura attingesse una valutazione discrezionale riservata al merito e quindi non sindacabile in legittimità, salvo ipotesi di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione apparente/insufficiente; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e ragionata.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze opposte e alla dosimetria della pena, quale valutazione di merito non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Evocato implicitamente come base della valutazione di adeguatezza della pena concreta e della discrezionalità del giudice di merito.
Il testo richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione sulla dosimetria della pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di mero arbitrio, manifesta illogicità o motivazione insufficiente o apparente.
- È sufficiente, per sorreggere il giudizio di equivalenza tra circostanze, una motivazione che indichi la soluzione ritenuta più idonea a garantire l'adeguatezza della pena concretamente irrogata.
- La censura che investe esclusivamente apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, in assenza di vizi logici o motivazionali rilevanti, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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