Cassazione Civile, Ordinanza n. 28940/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice procedente nei confronti della società debitrice, con riferimento a crediti vantati da una terza società verso quest'ultima. Dopo la notifica del pignoramento, la debitrice eseguiva comunque il pagamento alla terza società mediante assegno bancario. Il giudice dell'esecuzione assegnava poi il credito alla procedente. La debitrice proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, ma il Tribunale la rigettava. In Cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione della legge assegni per avere il Tribunale ritenuto coincidenti il luogo di emissione e il luogo di pagamento dell'assegno, nonostante l'indicazione di Ancona sul titolo; 2) violazione dell'art. 2, commi 2 e 3, r.d. n. 1736/1933 per avere applicato il criterio sussidiario di individuazione del luogo di pagamento malgrado l'espressa indicazione del luogo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere considerato fatto notorio l'esistenza di una filiale della banca trattaria a Recanati; 4) omesso esame di fatto decisivo, relativo all'indicazione del luogo accanto al trattario ai fini del termine di presentazione dell'assegno ex artt. 32 e 35 r.d. n. 1736/1933.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, un evidente difetto di specificità, perché i motivi dell'opposizione originaria non erano stati adeguatamente riportati e molte censure risultavano formulate per la prima volta in Cassazione. Ha inoltre ritenuto insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non consentiva di ricostruire con chiarezza la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Nel merito dei singoli motivi, la Corte ha giudicato aspecifici il secondo e il quarto motivo e non correttamente formulato il terzo, osservando che la valutazione del fatto notorio è riservata al giudice di merito e che l'eventuale contestazione della sua veridicità non può essere devoluta in cassazione come vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
individua il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti idonea a rendere chiara e completa la vicenda sostanziale e processuale
la nozione di fatto notorio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la relativa valutazione è censurabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità
artt. 1 e 2, comma 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933
disciplinano l'individuazione del luogo di pagamento dell'assegno
art. 2, commi 2 e 3, r.d. n. 1736 del 1933
viene invocato per sostenere che l'espressa indicazione del luogo di pagamento esclude il criterio sussidiario
art. 32, comma 1, r.d. n. 1736 del 1933
prevede il termine di presentazione dell'assegno e rileva, secondo la Corte, nel vaglio di specificità del motivo
art. 35 r.d. n. 1736 del 1933
richiamato dalla ricorrente in relazione al termine di presentazione dell'assegno
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore
disciplina la modalità camerale di trattazione della causa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sufficientemente sommario ma completo i fatti sostanziali e processuali, impedendo alla Corte di comprendere il significato delle censure senza consultare atti esterni.
- La censura proposta in cassazione deve essere specifica e confrontarsi con le questioni effettivamente trattate nei gradi di merito; non è consentito introdurre per la prima volta nuove contestazioni o una ricostruzione diversa dei fatti.
- L'individuazione del fatto notorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito dell'accertamento se non nei limiti del corretto uso della nozione giuridica di notorio.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione quando e come il fatto sia stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, essa si risolve in una richiesta di nuovo accertamento di merito, precluso in cassazione.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la contestazione del titolo o degli atti presuppone una precisa allegazione e una puntuale trascrizione delle questioni già dedotte, altrimenti il ricorso in cassazione difetta di specificità.
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