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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20180/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per varie ragioni: Minzoturo deduce vizio della motivazione e critica la valutazione delle intercettazioni (presunta sommatoria di indizi e travisamento del contenuto delle captazioni); Napoli contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni (limite edittale e provenienza da fonte confidenziale), l'identificazione del soggetto nelle intercettazioni, la qualificazione giuridica dell'associazione (art.416 c.p.) e la quantificazione della pena nonché il diniego delle attenuanti generiche; Panzitta censura carenza di motivazione circa la sua partecipazione all'associazione e la qualificazione di alcuni episodi (sostiene marginalità della condotta) e deduce errore nell'applicazione della recidiva; Pesce lamenta l'eccessività della pena concordata, nonostante il patteggiamento; Schiavone contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in sede di concordato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pesce e Schiavone perché motivi generici e attinenti a censure precluse dopo il concordato ex art. 599-bis c.p.p.; ha ritenuto inammissibile per genericità anche il ricorso di Minzoturo (reiterazione di contestazioni già decise in appello e mancanza di concreto confronto con la motivazione); ha ritenuto manifestamente infondato e inammissibile il ricorso del Napoli, respingendone i motivi (la Corte ha ritenuto le intercettazioni utilizzabili, adeguatamente motivate l'identificazione e la ricostruzione del ruolo apicale, e immune da aporie la motivazione sulla pena); ha invece accolto parzialmente il ricorso di Panzitta limitatamente al mancato e specifico esame motivazionale sulla recidiva: la sentenza d'appello è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello esclusivamente sul punto della recidiva e del relativo trattamento sanzionatorio; tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese e la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 per responsabilità nella proposizione di motivi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Le censure relative a questioni rinunciate nel concordato di appello (ad es. determinazione della pena o valutazioni assorbite dal patteggiamento) sono inammissibili in Cassazione salvo vizio nella formazione della volontà o illegittimità evidente della sanzione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Se gli elementi sono indiziari ricavati da intercettazioni non partecipate dall'imputato, questi devono essere gravi, precisi e concordanti; la valutazione spetta al giudice di merito se logicamente motivata

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni possono essere inutilizzabili se originate unicamente da informazioni di fonte confidenziale; tuttavia, se la fonte ha solo avviato le indagini e vi sono ulteriori riscontri obiettivi, le captazioni restano utilizzabili

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Disciplina la provenienza e utilizzabilità delle informazioni; la Corte ha richiamato che il divieto non si estende quando la fonte è soltanto elemento iniziale e sono presenti riscontri indipendenti

  • art. 416 cod. pen.

    La qualificazione dell'associazione a delinquere richiede prova del vincolo associativo e di un programma criminoso permanente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno motivato sufficiently l'esistenza del vincolo e dei ruoli

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione è valutabile dal giudice di merito con ampia discrezionalità e la Cassazione sindaca solo vizi logici o illogicità manifeste

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la loro applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di motivazione in appello; la mancanza di specificità del motivo in Cassazione conduce all'inammissibilità se non vi è confronto con la motivazione impugnata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha richiamato che il silenzio del giudice di merito su una deduzione può essere ammesso se la motivazione complessiva la esclude implicitamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha irrogato pagamento in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • I ricorsi di cassazione che si limitano a reiterare le stesse doglianze prospettate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte di merito sono spesso dichiarati inammissibili per genericità.
  • Le censure su questioni attinenti alla determinazione della pena o a elementi rinunziati in sede di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono in massima parte precluse in Cassazione salvo profili relativi alla formazione della volontà o evidenti illegalità della sanzione.
  • Le intercettazioni basate inizialmente su informazioni di fonte confidenziale non sono automaticamente inutilizzabili: lo sono solo se tali informazioni costituiscono l'unico fondamento degli indizi; la presenza di riscontri investigativi indipendenti consente l'utilizzo.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito dei fatti o rielabora una diversa valutazione delle prove: interviene solo per vizio di motivazione mancante, contraddittoria o per manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Nel giudizio sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio il giudice di merito deve motivare espressamente: l'omissione di un esame puntuale della recidiva può comportare annullamento parziale con rinvio limitato al punto omesso.
  • La determinazione della pena e la valutazione della concessione delle attenuanti generiche sono esercizio di ampia discrezionalità del giudice di merito; tali scelte sono sindacabili in Cassazione solo se sorrette da motivazione illogica o contraddittoria.

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