Cassazione Civile, Ordinanza n. 38947/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria con cui due società creditrici hanno chiesto di dichiarare inefficace nei loro confronti la vendita di alcuni immobili effettuata da un debitore a favore di un terzo acquirente, ritenendo l'atto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e soggetto alla disciplina dell'art. 2901 c.c. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2740 c.c., sostenendo di aver contrattato in buona fede, di non conoscere l'intento fraudolento del venditore/debitore, di aver pagato un prezzo non irrisorio e non inferiore al valore di mercato, e che al momento delle trattative il debitore non era ancora stato raggiunto da ingiunzione di pagamento. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non rispettava il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c.: le deduzioni svolte erano meramente fattuali e non si confrontavano con le ragioni della sentenza impugnata, sicché mancava una vera critica alla decisione. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base dell'azione revocatoria ordinaria esperita dai creditori contro l'atto di disposizione del debitore; il ricorso non viene esaminato nel merito perché il motivo non censura specificamente la ratio della decisione impugnata.
È evocato per affermare che l'atto di vendita avrebbe sottratto i beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e autosufficiente della sentenza impugnata; se si limita a enunciazioni fattuali o non si confronta con la ratio decidendi, è inammissibile come "non motivo".
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il rinvio al parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve consistere in una critica specifica della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione; diversamente si risolve in un "non motivo" e comporta inammissibilità.
- Non è sufficiente prospettare circostanze di fatto favorevoli alla propria tesi se esse non incidono sulle rationes decidendi della sentenza impugnata e non chiariscono in che punto la decisione sarebbe giuridicamente errata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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