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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19465/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, contestando due profili principali: 1) per il capo 1) contesta la sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero al più un'amicizia personale e rapporti occasionali, l'assenza di una stabile e organica partecipazione all'associazione e l'assenza di supporto economico tipico della consorteria; evidenzia inoltre elementi (versamenti, sondaggio di affiliazione, dichiarazioni di distanza dai capi) che a suo dire depongono contro l'appartenenza. Critica l'uso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo Salvatore Bisconti come decisive. 2) per il capo 8) contesta la qualificazione come estorsione della richiesta/"regalo" ai Rattenuti, sostenendo che dalle intercettazioni emerge un tono amichevole e formule come "senza impegno" e quindi mancanza di costrizione; afferma che la volontà del Giordano era di accattivarsi il favore del capomafia e persino di contribuire al pagamento, incompatibile con la fattispecie estorsiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato il quadro probatorio complessivo: le dichiarazioni del collaboratore Bisconti, già riferite in sede istruttoria, risultano confermate e riscontrate dalle intercettazioni (incluse quelle ottenute con captatore informatico dal 28/04/2021) che documentano frequentazioni abituali con esponenti mafiosi, finanziamenti ingenti alla famiglia di Misilmeri, interventi in trattative imprenditoriali facendo il nome del capo, richiesta di intervento per la riscossione di crediti lasciandone parte al capo, e partecipazione a tentativi estorsivi. Quanto al capo 8), la Corte ha condiviso l'inquadramento come "estorsione ambientale": parole apparentemente amichevoli vanno interpretate alla luce del contesto intimidatorio della consorteria, per cui la dazione è in realtà imposta. La valutazione di merito sulle intercettazioni e sulla credibilità delle prove è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, inesistente nel caso di specie. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata ritenendo sufficiente un quadro di gravi indizi costituito da dichiarazioni di collaboratori e da intercettazioni che evidenziano inserimento stabile e continuativo nella compagine mafiosa, finanziamenti, interventi a favore del capo e partecipazione a dinamiche estorsive.

  • art. 416-bis1 cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante collegata alla partecipazione a organizzazione mafiosa in ragione del ruolo e delle condotte contestate (citata come aggravante nell'ordinanza di applicazione della misura).

  • artt. 273, comma 1, e 192 cod. proc. pen.

    Riferiti nel ricorso come norme processuali attinenti alla valutazione e utilizzazione delle dichiarazioni e delle prove; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni del collaboratore in presenza di riscontri oggettivi (intercettazioni), e coerente la valutazione dei gravi indizi operata dal giudice di merito.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel contesto dell'analisi della partecipazione o meno alla condotta tentata; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrino nella fattispecie estorsiva aggravata quando inserite nel contesto mafioso.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sulla estorsione, interpretata alla luce del concetto di "estorsione ambientale": la costrizione può risultare anche da parole apparentemente concilianti se pronunciate nel contesto di intimidazione mafiosa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Criterio applicato per la esposizione sintetica e necessaria dei motivi in cassazione; la Corte ha delimitato la riassunzione dei motivi ai limiti consentiti dalla norma.

  • art. 94, comma (cita finale del provvedimento)

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito del rigetto; norma procedurale richiamata per le formalità successive.

Massime di principio

  • In ipotesi di misure cautelari per reati di tipo mafioso la valutazione si basa sul quadro probatorio complessivo: dichiarazioni di collaboratori possono essere decisive se riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, movimenti economici, incontri).
  • Un'assoluzione in un processo distinto non annulla automaticamente la rilevanza delle dichiarazioni di un collaboratore in altro procedimento; la diversa valutazione è possibile se il fatto e il contesto sono distinti.
  • Espressioni apparentemente 'amichevoli' nelle intercettazioni possono essere interpretate come formali e coercitive quando il destinatario è consapevole della forza intimidatrice del gruppo criminale (dottrina dell'"estorsione ambientale").
  • La valutazione della credibilità delle prove e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o vizi giuridici nella motivazione.
  • Per evitare o contrastare misure cautelari in casi analoghi, è cruciale fornire elementi di fatto che smentiscano l'inserimento stabile nell'organizzazione (es. prova di rapporti esclusivamente occasionali, assenza di apporto economico o di funzioni operative e di collegamento) e, se possibile, contestare il riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei collaboratori.

Testo integrale

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