Cassazione Civile, Ordinanza n. 29823/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA e di variazione conseguente a ristrutturazione, frazionamento e fusione di un compendio immobiliare sito in Bitonto e classificato in categoria E/7, ha attribuito al bene una rendita catastale pari a euro 62.436,60, in luogo della rendita zero precedentemente indicata. Il giudice di appello ha confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che gli edifici adibiti al culto pubblico non siano produttivi di rendita, salvo il caso di locazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 6 r.d.l. 652/1939, sostenendo che la disciplina fiscale che esclude i fabbricati destinati esclusivamente al culto dalla produzione di reddito ai fini delle imposte dirette non incide sulla diversa questione catastale della rendita: la rendita non è un'imposta né un presupposto d'imposta, e dunque può essere attribuita anche a immobili destinati al culto pubblico quando essi siano dichiarati o inseriti in catasto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che gli edifici adibiti al culto pubblico sono, in linea di principio, esclusi dall'obbligo di dichiarazione in catasto, ma, ove vengano comunque dichiarati o aggiornati mediante DOCFA o variazione catastale, devono essere assoggettati ad attribuzione di rendita catastale, anche se tale rendita ha funzione meramente statistico-inventariale e non implica assoggettamento a imposizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'ente religioso e confermando l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto"
La disposizione riguarda il reddito rilevante ai fini delle imposte dirette e non la rendita catastale; non impedisce l'attribuzione della rendita agli immobili destinati al culto pubblico.
art. 6, comma 3, lett. c, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
"Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti"
Esclude, in linea di principio, l'obbligo di dichiarazione in catasto per i fabbricati destinati al culto.
art. 8, seconda parte, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto[...]"
Conferma la regola per cui gli edifici destinati al culto pubblico non sono soggetti alla normale classificazione catastale obbligatoria.
art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Gli edifici destinati al culto pubblico non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita.
art. 1, commi 2 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Le dichiarazioni DOCFA o di variazione devono contenere la proposta di categoria e rendita, soggetta a controllo dell'amministrazione finanziaria fino alla determinazione della rendita definitiva.
art. 25, comma 1, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917
La distinzione tra redditi fondiari e rendita catastale conferma che la rendita è concetto diverso dal reddito imponibile.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
Massime di principio
- In materia catastale, l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione per i fabbricati destinati al culto pubblico non implica l'inesistenza della rendita catastale quando l'immobile venga comunque dichiarato o aggiornato al catasto.
- La rendita catastale ha natura distinta dal reddito imponibile: la disciplina che esclude un immobile dalla produzione di reddito ai fini delle imposte dirette non esclude, di per sé, l'attribuzione della rendita catastale.
- Gli immobili a destinazione speciale o particolare, se dichiarati in catasto, sono soggetti al controllo dell'amministrazione finanziaria e alla determinazione della rendita definitiva anche ai fini meramente statistico-inventariali.
- Quando il giudice di legittimità non debba compiere ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, definendo direttamente la controversia.
- La mera destinazione religiosa di un immobile non preclude l'attribuzione della categoria catastale e della rendita, purché la classificazione avvenga nel rispetto della disciplina catastale speciale applicabile.
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