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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18330/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo che la sua opposizione alla condotta della polizia era avvenuta solo quando gli agenti intendevano condurlo coattivamente in caserma, pur avendolo già identificato e perquisito. Sosteneva che non sussisteva alcun interesse concreto all'accompagnamento coatto (né necessità di identificazione né di arresto), che l'azione delle forze dell'ordine fosse arbitraria e pertanto la sua condotta configurasse una resistenza giustificata ai sensi dell'art. 393-bis c.p.; ne discendeva, secondo il ricorrente, l’insussistenza dell’aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. con riguardo alle lesioni. Come secondo motivo contestava la misura della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla condotta episodica ed alla posizione del coimputato, nonché la mancata concessione delle circostanze generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante un precedente penale risalente circa a 10 anni prima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i carabinieri avessero legittimamente condotto l'imputato in caserma non per identificarlo (era già identificato) ma per prevenire reati e rimuovere uno stato di pericolo per l'ordine pubblico, richiamando l'art. 55 c.p.p. e giurisprudenza consolidata. Di conseguenza la condotta degli agenti non è stata qualificata come "all'evidenza arbitraria" ai sensi dell'art. 393-bis c.p., e quindi non è stata riconosciuta la giustificazione invocata dal ricorrente né l'insussistenza dell'aggravante teleologica (art. 61, n. 2 c.p.). Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto motivata la dosimetria, la diversificazione rispetto al coimputato e la valutazione del precedente, nonché non censurabile il diniego delle circostanze generiche e del beneficio sospensivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 393-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso che la condotta delle forze dell'ordine fosse "all'evidenza arbitraria" tale da giustificare la reazione del ricorrente. Solo se l'atto del pubblico ufficiale è manifestamente arbitrario o si discosta dallo scopo pubblico può operare la causa di non punibilità richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto le misure adottate rientrassero nei poteri volti a prevenire pericoli e reati

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    L'aggravante di cui alla norma (lesioni commesse con abuso di potere o scopo di offesa rilevante) è stata ritenuta non esclusa: la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la reazione fosse giustificata, per cui la qualificazione aggravante contestata in appello non è stata deformata dalla Cassazione

  • art. 55 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 55 c.p.p. per giustificare l'accompagnamento in caserma come misura preventiva finalizzata a prevenire reati e rimuovere uno stato di pericolo per l'ordine pubblico (anche quando il soggetto è già identificato)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, con motivazione che il ricorso è inammissibile ma non presentato con colpa che giustifichi somma maggiore

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione nei motivi dedotti (vincoli di ammissibilità/formulazione delle censure)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche

    Norma procedure di trattazione scritta del procedimento in Cassazione: il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti

Massime di principio

  • La reazione di un privato alla condotta della polizia può essere non punibile solo quando l'atto del pubblico ufficiale sia chiaramente e manifestamente arbitrario o si discosti dallo scopo pubblico per cui il potere è attribuito; la mera contestazione soggettiva di arbitrarietà non è sufficiente
  • L'accompagnamento in caserma può essere legittimo anche se il soggetto è già identificato, quando sia necessario per prevenire reati o rimuovere pericoli per l'ordine pubblico (art. 55 c.p.p.)
  • Le censure di motivazione in Cassazione sono limitate: ricostruzioni di fatto nuove o diverse da quelle sostenute in giudizio di merito difficilmente ottengono accoglimento
  • La discrezionalità del giudice di merito sulla quantificazione della pena, sulla valutazione dei precedenti e sulla concessione di benefici (circostanze generiche, sospensione condizionale) è rilevabile in Cassazione solo se la motivazione è apparente o illogica
  • La qualificazione di aggravanti teleologiche viene valutata in relazione alla legittimità dell'azione pubblica che ha determinato la reazione: se l'intervento delle forze dell'ordine è ritenuto legittimo, l'aggravante può essere confermata
  • Quando il ricorrente propone in Cassazione argomentazioni nuove non già svolte in sede di merito, esse possono essere escluse da considerazione e il ricorso dichiarato inammissibile

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