Cassazione Penale, Sentenza n. 18330/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo che la sua opposizione alla condotta della polizia era avvenuta solo quando gli agenti intendevano condurlo coattivamente in caserma, pur avendolo già identificato e perquisito. Sosteneva che non sussisteva alcun interesse concreto all'accompagnamento coatto (né necessità di identificazione né di arresto), che l'azione delle forze dell'ordine fosse arbitraria e pertanto la sua condotta configurasse una resistenza giustificata ai sensi dell'art. 393-bis c.p.; ne discendeva, secondo il ricorrente, l’insussistenza dell’aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. con riguardo alle lesioni. Come secondo motivo contestava la misura della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla condotta episodica ed alla posizione del coimputato, nonché la mancata concessione delle circostanze generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante un precedente penale risalente circa a 10 anni prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i carabinieri avessero legittimamente condotto l'imputato in caserma non per identificarlo (era già identificato) ma per prevenire reati e rimuovere uno stato di pericolo per l'ordine pubblico, richiamando l'art. 55 c.p.p. e giurisprudenza consolidata. Di conseguenza la condotta degli agenti non è stata qualificata come "all'evidenza arbitraria" ai sensi dell'art. 393-bis c.p., e quindi non è stata riconosciuta la giustificazione invocata dal ricorrente né l'insussistenza dell'aggravante teleologica (art. 61, n. 2 c.p.). Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto motivata la dosimetria, la diversificazione rispetto al coimputato e la valutazione del precedente, nonché non censurabile il diniego delle circostanze generiche e del beneficio sospensivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la condotta delle forze dell'ordine fosse "all'evidenza arbitraria" tale da giustificare la reazione del ricorrente. Solo se l'atto del pubblico ufficiale è manifestamente arbitrario o si discosta dallo scopo pubblico può operare la causa di non punibilità richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto le misure adottate rientrassero nei poteri volti a prevenire pericoli e reati
L'aggravante di cui alla norma (lesioni commesse con abuso di potere o scopo di offesa rilevante) è stata ritenuta non esclusa: la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la reazione fosse giustificata, per cui la qualificazione aggravante contestata in appello non è stata deformata dalla Cassazione
La Corte ha richiamato l'art. 55 c.p.p. per giustificare l'accompagnamento in caserma come misura preventiva finalizzata a prevenire reati e rimuovere uno stato di pericolo per l'ordine pubblico (anche quando il soggetto è già identificato)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, con motivazione che il ricorso è inammissibile ma non presentato con colpa che giustifichi somma maggiore
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione nei motivi dedotti (vincoli di ammissibilità/formulazione delle censure)
Norma procedure di trattazione scritta del procedimento in Cassazione: il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti
Massime di principio
- La reazione di un privato alla condotta della polizia può essere non punibile solo quando l'atto del pubblico ufficiale sia chiaramente e manifestamente arbitrario o si discosti dallo scopo pubblico per cui il potere è attribuito; la mera contestazione soggettiva di arbitrarietà non è sufficiente
- L'accompagnamento in caserma può essere legittimo anche se il soggetto è già identificato, quando sia necessario per prevenire reati o rimuovere pericoli per l'ordine pubblico (art. 55 c.p.p.)
- Le censure di motivazione in Cassazione sono limitate: ricostruzioni di fatto nuove o diverse da quelle sostenute in giudizio di merito difficilmente ottengono accoglimento
- La discrezionalità del giudice di merito sulla quantificazione della pena, sulla valutazione dei precedenti e sulla concessione di benefici (circostanze generiche, sospensione condizionale) è rilevabile in Cassazione solo se la motivazione è apparente o illogica
- La qualificazione di aggravanti teleologiche viene valutata in relazione alla legittimità dell'azione pubblica che ha determinato la reazione: se l'intervento delle forze dell'ordine è ritenuto legittimo, l'aggravante può essere confermata
- Quando il ricorrente propone in Cassazione argomentazioni nuove non già svolte in sede di merito, esse possono essere escluse da considerazione e il ricorso dichiarato inammissibile
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