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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19939/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo le censure generiche e riproduttive di contestazioni già vagliate e superate dalla motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 29/10/2024. Dai ricorsi e dalle memorie difensive, di identico contenuto e senza motivi nuovi, veniva denunciata violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al reato di ricettazione, sostenendo in sostanza censure già formulate nel merito. La Corte di cassazione rileva che le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riprodurre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, i quali avevano dato conto, in particolare, del compendio probatorio ritenuto idoneo a dimostrare la sussistenza del reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La norma viene richiamata come parametro della contestazione penale; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva già motivato sulla sussistenza del reato di ricettazione sulla base del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già formulate in appello o in primo grado senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di violazione di legge o di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o riproduttivo, ma richiede una critica analitica e puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha esaminato adeguatamente il compendio probatorio e ne ha tratto la prova della responsabilità per ricettazione, la mera reiterazione delle stesse contestazioni non è idonea a scalfire la decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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