Cassazione Penale, Ordinanza n. 31621/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproduceva sostanzialmente le stesse censure già formulate in appello e già motivate dal giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse non proponibile in sede di legittimità, perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza d'appello e meramente reiterativo delle doglianze già respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del beneficio della non menzione, il cui mancato riconoscimento era stato già motivato dalla Corte territoriale.
Richiamato per il principio per cui i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.
Richiamato unitamente all'art. 581 c.p.p. quale norma che sanziona con l'inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, mediante un confronto puntuale con la sua motivazione e con specifica indicazione delle ragioni di dissenso in fatto e in diritto.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare le stesse censure già svolte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
- La mera deduzione generica di illogicità o carenza motivazionale, in assenza di specificità del motivo, non è sufficiente a fondare il sindacato di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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