Cassazione Penale, Sentenza n. 4489/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello del 30/10/2019 che li aveva condannati per detenzione e porto illegale di armi/esplosivi (art.10 e 12 legge 14/10/1974 n.497) per fatti avvenuti l'11/07/2013 a Taranto. De Pace censura l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art.99 cod. pen. lamentando l'assenza di specifica motivazione circa la connessione qualificata fra precedenti e reato attuale. Pizzolla deduce errore nel calcolo della diminuzione di pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis e art.132 cod. pen.), sostenendo che la Corte ha applicato una riduzione diversa da quella di un terzo prevista e invocando anche norme di procedimento (art.533 cod. proc. pen.). Masella lamenta vizio di motivazione generale della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione: 1) ha accolto il ricorso di De Pace ritenendolo fondato perché la Corte territoriale ha limitato la valutazione alla sola esistenza formale dei precedenti senza motivare la rilevanza della recidiva secondo i criteri di cui all'art.133 cod. pen.; perciò ha annullato la sentenza nei confronti di De Pace con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo esame sul punto. 2) Ha accolto il ricorso di Pizzolla sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena e l'ha rideterminata direttamente in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.334 di multa (applicando correttamente la riduzione di un terzo). 3) Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Masella per genericità e carenza di specificità delle censure; ha confermato la motivazione di merito che evidenziava responsabilità e ammissione dei fatti da parte di Masella, condannandolo al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva facoltativa non può essere applicata in modo meramente formale: il giudice deve motivare concretamente la rilevanza della reiterazione, valutando la natura dei reati precedenti, la loro omogeneità rispetto al fatto attuale, la distanza temporale e altri parametri individualizzanti; omissione di tale motivazione giustifica annullamento e rinvio.
art. 10 legge 14/10/1974 n.497
Ricorre l'imputazione relativa a detenzione e porto illegale di armi/esplosivi (norma sostanziale applicata al fatto di detenzione e deflagrazione di esplosivi in luogo pubblico).
art. 12 legge 14/10/1974 n.497
Norma sanzionatoria connessa alle condotte di porto e detenzione illecita di armi o esplosivi, invocata per la condanna dei ricorrenti.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche e la loro misura (un terzo) va applicata correttamente nel calcolo della pena.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; richiamato insieme all'art.133 per valutare il rapporto fra precedenti e fatto attuale nella determinazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva.
Fornisce i parametri (natura del reato, offensività, omogeneità, distanza temporale, ecc.) che il giudice deve considerare nella valutazione della recidiva e nella individualizzazione della pena.
Norma processuale invocata da Pizzolla nel contesto della motivazione e dell'irregolarità del calcolo della pena; la Cassazione ha comunque corretta direttamente la determinazione della pena ex art.620 cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, se la correzione è possibile senza esame degli atti di merito, di rideterminare direttamente la pena e annullare senza rinvio; applicata per rideterminare la pena di Pizzolla.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per vizi di specificità del ricorso; utilizzata per dichiarare inammissibile il ricorso di Masella per genericità delle censure.
Autorizza la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese e ad un contributo alla cassa delle ammende; applicata a carico di Masella.
Massime di principio
- La recidiva facoltativa ex art.99 c.p. non può essere applicata automaticamente: il giudice deve motivare specificamente la rilevanza dei precedenti rispetto al fatto attuale, usando i criteri di cui all'art.133 c.p.; in mancanza la decisione va annullata e rinviata.
- Quando la Corte riconosce le circostanze attenuanti generiche e dispone una diminuzione di pena (es. un terzo), la riduzione va calcolata con precisione e, se l'errore è meramente aritmetico e non richiede nuovi accertamenti di merito, la Cassazione può rideterminare la pena direttamente ex art.620 c.p.p. annullando senza rinvio.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati agli argomenti della decisione impugnata; la genericità o la mancata indicazione degli elementi su cui si fonda la censura comporta inammissibilità e condanna alle spese.
- Se l'imputato nel merito ha sostanzialmente ammesso la responsabilità o ha fatto emenda, tale atteggiamento influenza la valutazione di merito e rende difficoltoso contestare la fondatezza delle conclusioni se non con argomentazioni specifiche.
- La Corte di legittimità interviene con annullamento e rinvio quando è necessaria una nuova valutazione di merito (es. valutazione della recidiva), ma può correggere direttamente errori di calcolo o pure questioni giuridiche risolvibili senza esame degli atti di merito.
- In casi di condotte pericolose come detenzione e deflagrazione di esplosivi in luogo pubblico, la gravità del fatto non sostituisce l'obbligo motivazionale circa l'aggravamento per recidiva; la gravità influisce ma non esime dal confronto concreto con i precedenti.
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