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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08970/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2008, con iscrizione a ruolo di acconti e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittimo il recupero, sul presupposto che l'obbligazione tributaria per il 2008 sarebbe scaduta nel 2009 e quindi sarebbe rientrata nelle agevolazioni fiscali connesse all'emergenza sisma Abruzzo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 97/1977 e di altre disposizioni, sostenendo che gli acconti IRPEF sono versamenti obbligatori, da effettuarsi secondo le scadenze di legge, e che nel caso concreto i versamenti omessi dovevano essere eseguiti nel giugno e novembre 2008, dunque fuori dal periodo di sospensione dei pagamenti previsto per il sisma Abruzzo dall'art. 33 della l. n. 183/2011.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 1 della l. n. 97/1977 e l'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 hanno natura prescrittiva e impongono l'obbligatorietà degli acconti IRPEF secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge. Poiché gli acconti contestati dovevano essere versati a giugno e novembre 2008, essi non rientravano nel periodo di sospensione dei versamenti (6 aprile 2009 - 20 dicembre 2010) previsto dalla disciplina agevolativa per l'emergenza sisma. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della controversia, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le norme che disciplinano i versamenti in acconto dell'IRPEF hanno natura imperativa quando, per il loro tenore letterale, impongono il pagamento entro termini predeterminati; non possono essere lette come disposizioni meramente facoltative.
  • Ai fini dell'applicazione di una sospensione o agevolazione fiscale collegata a un evento emergenziale, occorre verificare con precisione la scadenza originaria dell'obbligazione tributaria: se il termine di pagamento cade fuori dal periodo di sospensione, il beneficio non è applicabile.
  • La scadenza dell'acconto d'imposta non coincide con il periodo di riferimento del tributo, ma con la data legale del versamento; per stabilire se vi sia una sospensione occorre avere riguardo alla data del pagamento dovuto e non al momento in cui il reddito di imposta si riferisce.
  • Quando la questione è puramente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • La qualificazione di un'agevolazione fiscale come spettante o meno dipende da un'interpretazione rigorosa della norma derogatoria, che non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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