Cassazione Civile, Ordinanza n. 22987/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un appalto di lavori pubblici stipulato nel 2010 tra un Comune e un'impresa esecutrice. L'impresa otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 2.197.181,37 quale corrispettivo dei lavori; il Comune proponeva opposizione sostenendo che il ritardo nei pagamenti non gli fosse imputabile, poiché il contratto era inserito in un progetto finanziato con fondi regionali e il pagamento era subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione. Il Tribunale accoglieva l'opposizione sul punto del ritardo, ritenendo che l'esigibilità del credito fosse condizionata alla disponibilità delle somme regionali. La Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame dell'impresa, riconosceva una somma per interessi/ritardo pari a euro 119.199,35 e dichiarava nulla la clausola contrattuale che subordinava il pagamento alla disponibilità dei fondi regionali presso la tesoreria del Comune. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi: i primi due denunciavano violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865 all. E e degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando la dichiarazione di nullità della clausola e una pretesa disapplicazione di atti amministrativi senza domanda di parte; il terzo, il quarto e il quinto censuravano l'interpretazione dell'art. 133 d.lgs. n. 163/2006 e della disciplina sui ritardi di pagamento negli appalti pubblici, sostenendo che la clausola non fosse nulla perché riferita non alla mora dell'amministrazione, ma alla diversa ipotesi in cui il pagamento fosse convenzionalmente subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento pubblico. L'impresa resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo la vessatorietà e nullità della stessa clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale per difetto di autosufficienza, ha accolto il terzo e il quarto motivo ritenendoli fondati, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, negli appalti pubblici, la clausola che subordina il pagamento all'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di altro ente non è di per sé nulla: essa incide sul momento di esigibilità del credito, non sul diritto al corrispettivo, e gli interessi moratori decorrono solo dal ritardo successivo al verificarsi del presupposto di esigibilità, cioè quando il finanziamento sia stato effettivamente accreditato e l'amministrazione ritardi il pagamento. L'appello aveva errato nel considerare solo i termini di pagamento e nel trascurare la distinzione tra esigibilità del credito e pagamento, oltre al fatto che l'appaltatore era a conoscenza e aveva accettato contrattualmente la dipendenza del pagamento dal finanziamento regionale. Il ricorso incidentale è stato reputato inammissibile perché proposto dalla parte vittoriosa in appello su questioni rimaste assorbite, senza soccombenza attuale o anche solo teorica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
Le censure di legittimità sono state distinte tra error in procedendo e violazione di norme sostanziali; i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenza di specificità/autosufficienza.
Richiamati per contestare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E
Invocati dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della nullità della clausola e il divieto di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di autosufficienza.
art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006
"in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che gli interessi decorrono per il ritardo imputabile all'amministrazione nella gestione del pagamento dopo l'esigibilità del credito; la clausola che rinvia il pagamento all'effettiva acquisizione dei finanziamenti non è nulla, perché disciplina il termine di esigibilità e non rinuncia al credito.
art. 29 del d.m. n. 45 del 2000
Richiamato nel quadro normativo dei pagamenti negli appalti pubblici.
art. 30 del d.m. n. 45 del 2000
Richiamato nel quadro normativo dei pagamenti negli appalti pubblici.
art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamato nel quadro normativo dei pagamenti negli appalti pubblici.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'inadempimento; la Corte ha ritenuto centrale la questione dell'esigibilità del credito e non la responsabilità per inadempimento in sé.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per l'interpretazione letterale delle norme sui termini di pagamento.
artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamati nel tentativo di contestare l'interpretazione dell'art. 133 del codice dei contratti pubblici.
art. 4 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002
Richiamati nella doglianza relativa agli interessi moratori e ai ritardi di pagamento.
art. 1, comma 1, lett. d, e art. 3 del d.lgs. n. 192 del 2012
Richiamati in connessione con la disciplina dei ritardi di pagamento e l'armonizzazione con il diritto UE.
art. 11 delle preleggi
Richiamato in relazione alla direttiva europea e all'interpretazione della disciplina interna.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come fonte dell'integrazione normativa sul contributo unificato.
Richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta nullità della clausola condizionante; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
La Corte richiama il precedente orientamento che considera lecita la clausola che collega il pagamento alla disponibilità dei finanziamenti, poiché incide sul termine di adempimento/esigibilità, non sul diritto al corrispettivo.
L. n. 109 del 1994
Citata nel percorso evolutivo della disciplina dei termini di pagamento negli appalti pubblici.
d.lgs. n. 163 del 2006
Ritenuto applicabile ratione temporis e inserito nell'evoluzione normativa che consente pattuizioni sul momento di esigibilità del credito.
direttiva 2011/7/CE
Richiamata nel motivo di ricorso per contestare l'uso della disciplina UE; la Corte ne ha valorizzato l'inserimento nel quadro evolutivo della materia dei ritardi di pagamento.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, la clausola che subordina il pagamento del corrispettivo all'effettiva acquisizione del finanziamento pubblico da parte della stazione appaltante non è di per sé nulla, se si limita a determinare il momento di esigibilità del credito e non comporta rinuncia al diritto dell'appaltatore.
- Ai fini degli interessi moratori negli appalti pubblici, occorre distinguere tra esigibilità del credito e mero termine di pagamento: gli interessi decorrono solo dal ritardo successivo al momento in cui il credito è divenuto esigibile.
- La disciplina dei ritardi di pagamento negli appalti pubblici va letta in chiave evolutiva e sistematica: il rigore originario dell'inderogabilità dei termini si è attenuato, ammettendo pattuizioni che incidano sul quando del pagamento, purché non elidano il diritto al corrispettivo.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che lamentano disapplicazione di atti amministrativi o nullità di clausole contrattuali devono essere specificamente autosufficienti, indicando con precisione l'atto presupposto, il suo contenuto e il suo rapporto con la clausola contestata.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando è proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite, in difetto di soccombenza attuale o anche solo teorica; tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
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