Cassazione Penale, Ordinanza n. 08359/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/04/2025, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste a base dell'affermazione di responsabilità per rapina. La censura riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico/apparente perché meramente reiterativo delle critiche già dedotte in appello e che, comunque, tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità in assenza di manifeste illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna, oggetto della contestazione in sede di legittimità
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato in termini impliciti come parametro del vizio dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione) nel ricorso per cassazione
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
afferma che esula dai poteri della Corte di cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione pedissequa di motivi già formulati in appello e già esaminati e disattesi dal giudice di merito: tali doglianze sono inammissibili per difetto di specificità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il caso di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Quando la censura attacca la valutazione della prova testimoniale ma non evidenzia reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata, la Corte di cassazione deve dichiarare il ricorso inammissibile perché viene richiesto un sindacato di merito non consentito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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