Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa di un imputato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile analogo ricorso straordinario. Il precedente giudizio di legittimità riguardava la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato; la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso del Procuratore generale e della parte civile, aveva annullato senza rinvio agli effetti penali i capi relativi a lesioni personali, minaccia e calunnia perché estinti per prescrizione, e aveva annullato con rinvio per nuovo giudizio agli effetti civili e, per il reato di falso, anche agli effetti penali. Nel nuovo ricorso si deduceva che la Corte avesse errato nel non considerare che la prescrizione dei reati indicati era maturata non nel 2024 ma nel 2023, dunque prima della sentenza di appello e del ricorso del Procuratore generale; secondo la difesa, ciò avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dell'impugnazione del P.G., la stabilizzazione del giudicato assolutorio 'perché il fatto non sussiste' e il venir meno delle pretese risarcitorie della parte civile. La Corte ha però ritenuto che la doglianza, in sostanza, non denunciasse un errore percettivo ma un errore di diritto/di giudizio, e che comunque la presenza dell'impugnazione della parte civile rendeva irrilevante, ai fini del rinnovo del giudizio civile, il tema della prescrizione maturata dopo la condanna di primo grado al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. perché fondato su una censura manifestamente infondata e comunque estranea al perimetro dell'errore di fatto rilevante ai fini del rimedio straordinario. Ha rilevato che il ricorrente non prospettava una svista percettiva sugli atti, bensì una questione di diritto/valutazione. Ha inoltre osservato che la precedente decisione aveva già correttamente considerato sia la formula assolutoria adottata in appello sia la presenza dell'impugnazione della parte civile, idonea a giustificare l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio straordinario è esperibile solo per errore materiale o errore di fatto, inteso come svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità; non è invece utilizzabile per contestare errori di diritto o valutazioni della Corte.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte lo richiama come mezzo di ricorso straordinario limitato all'errore di fatto e non esteso a questioni di merito o diritto.
Massime di principio
- L'errore di fatto deducibile con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo sugli atti del giudizio di legittimità, tale da aver inciso causalmente sulla decisione; non basta allegare una diversa lettura giuridica della vicenda.
- Se la censura investe la qualificazione giuridica dei fatti, la decorrenza della prescrizione o la rilevanza processuale delle impugnazioni, si è in presenza di un errore di giudizio e non di fatto, con conseguente inammissibilità del rimedio straordinario.
- L'esistenza di un'impugnazione della parte civile può rendere irrilevante, ai fini degli effetti civili, la questione della prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, poiché il giudizio può comunque proseguire per il riesame del merito ai soli fini risarcitori.
- La verifica dell'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. richiede che la Corte non abbia già preso in esame l'elemento indicato dal ricorrente; se la precedente decisione ha esaminato la questione e l'ha valutata, non può parlarsi di svista percettiva.
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