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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso una precedente ordinanza/sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per errore di fatto. La tesi difensiva era che la Corte avesse erroneamente ritenuto non utile la censura sulla prescrizione dei reati di lesioni personali, minaccia e calunnia, perché la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di appello e prima del ricorso del Procuratore generale, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo e stabilizzazione dell'assoluzione "perché il fatto non sussiste". Secondo il ricorrente, inoltre, la parte civile non avrebbe potuto impugnare e, quindi, l'interesse a far valere l'errore era immanente. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non deduceva un errore percettivo, ma, al più, un errore di diritto/di giudizio, estraneo al perimetro dell'art. 625-bis c.p.p.; la decisione impugnata aveva infatti già esaminato la formula assolutoria e valorizzato correttamente la presenza dell'impugnazione della parte civile, che comunque imponeva il rinvio per gli effetti civili.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato all'errore materiale o di fatto, cioè a una svista percettiva sugli atti del giudizio di legittimità, mentre nella specie la doglianza investiva una valutazione giuridica sulla prescrizione, sulla legittimazione/ammissibilità delle impugnazioni e sull'interesse all'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    ricorso straordinario per errore di fatto

    Il rimedio è esperibile solo per errori materiali o di fatto, intesi come sviste percettive sugli atti del giudizio di legittimità, e non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile

    errore percettivo causato da una svista o da un equivoco

    L'errore di fatto rilevante è quello che incide sulla percezione degli atti interni al giudizio e che abbia determinato una decisione diversa da quella altrimenti adottabile.

  • Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato

    errore materiale o l'errore di fatto

    Viene ribadita la distinzione tra errore materiale e errore di fatto, entrambi diversi dall'errore di giudizio.

  • Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017

    svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità

    L'errore di fatto consiste in una falsa percezione del contenuto degli atti del giudizio di cassazione.

  • Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni

    Quando la censura richiede una valutazione giuridica o valutativa, non è configurabile l'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per correggere un errore percettivo della Corte di cassazione sugli atti interni al giudizio, non per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti interpretativi.
  • Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la doglianza che contesti alla Corte la qualificazione giuridica della prescrizione, dell'interesse ad impugnare o della legittimazione della parte civile.
  • Se la decisione di legittimità ha comunque esaminato il punto controverso e ha fondato la soluzione anche su ulteriori impugnazioni ritualmente proposte, il rimedio straordinario non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito processuale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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