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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente contestava, in sostanza, la determinazione del trattamento sanzionatorio e alcune valutazioni di merito della decisione di appello: la corretta indicazione e la riduzione di un terzo della pena pecuniaria per il rito abbreviato; l'esclusione della qualificazione del fatto di lieve entità, ritenuta dalla Corte territoriale incompatibile con il rilevante quantitativo di droga, con i contatti criminali qualificati, con un precedente legato ad associazione di stampo camorristico e con l'ottima qualità dello stupefacente; l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, per mancanza di dichiarazioni attendibili sulla provenienza della sostanza e per l'irrilevanza della collaborazione prestata in vicende diverse; nonché la ritenuta sussistenza della recidiva, motivata con la condanna per partecipazione ad associazione camorristica, pregresse misure cautelari e precedente sospensione condizionale della pena non dissuasiva. Nel ricorso veniva inoltre censurata la mancata attivazione del meccanismo di cui all'art. 545-bis c.p.p. in tema di pene sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche e assertive. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva già motivato in modo specifico su pena pecuniaria, esclusione della lieve entità, diniego dell'attenuante ex art. 73, comma 7, e recidiva. Quanto al motivo sulle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p., la Corte ha richiamato l'orientamento per cui l'imputato che non abbia sollecitato il giudice all'esercizio dei poteri di sostituzione non può dolersi in impugnazione della mancata informazione prevista dalla norma, specie quando la motivazione della sentenza presupponga implicitamente l'insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7

    L'attenuante richiede elementi attendibili sulla provenienza della sostanza e una collaborazione riferibile ai fatti oggetto di giudizio; la collaborazione su vicende diverse non è sufficiente.

  • art. 545-bis c.p.p.

    L'omesso avviso sulle pene sostitutive non può essere censurato in impugnazione se l'imputato non ha previamente sollecitato il giudice a esercitare i poteri di sostituzione, soprattutto quando la motivazione della sentenza già presuppone l'insussistenza dei presupposti per la misura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in mere critiche assertive o generiche.
  • La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti come ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando il giudice valorizzi, con motivazione specifica, il rilevante quantitativo, la qualità della sostanza e la convergenza con contesti di criminalità organizzata.
  • L'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere riconosciuta in assenza di dichiarazioni attendibili sulla provenienza della droga e quando l'eventuale collaborazione dell'imputato riguardi fatti estranei al procedimento.
  • La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando la motivazione colleghi il fatto contestato a un più ampio quadro di precedenti penali e cautelari, mostrando che il reato non è episodio isolato.
  • L'imputato che non abbia richiesto al giudice l'esercizio dei poteri di sostituzione della pena non può lamentare in cassazione la mancata attivazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p., specie se la sentenza contiene una motivazione incompatibile con l'applicazione della pena sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImputazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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