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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la violazione di legge in relazione all'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza l'assenza di dolo in ragione del preteso allontanamento dai domiciliari per un motivo familiare; dall'altro, la violazione di legge in punto di applicazione della recidiva. La Corte rileva però che le censure erano generiche, meramente riproduttive dei motivi di appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto indimostrato il pretesto familiare e comunque irrilevante ai fini dell'esclusione del dolo, nonché aveva motivato adeguatamente sulla recidiva richiamando personalità e condotta dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per il quale era stata confermata la condanna, consistito nella violazione della misura degli arresti domiciliari.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata applicata e ritenuta adeguatamente motivata in relazione alla personalità e alla condotta dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive dei motivi di appello, se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di evasione, l'allegazione di un motivo familiare per l'allontanamento dalla misura degli arresti domiciliari non esclude di per sé il dolo, soprattutto se tale giustificazione resta indimostrata e viene ritenuta pretestuosa dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla recidiva è infondata quando la sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, degli elementi di personalità e condotta dell'imputato che ne giustificano l'applicazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneRecidivaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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