Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per condotte consistite nello spintonare gli operanti e nel profferire minacce nei loro confronti, al fine di ostacolare un atto d'ufficio compiuto all'interno della caserma. In sede di legittimità venivano riproposte censure sostanzialmente in fatto, già esaminate e disattese nei gradi di merito, sostenendo in particolare che la condotta dovesse essere valutata come reazione; si contestava inoltre la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché il trattamento sanzionatorio e il diniego delle sanzioni sostitutive. La Corte rileva che tali doglianze sono generiche, aspecifiche e non consentite in cassazione perché volte a sollecitare una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di questioni di fatto già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, che aveva valorizzato lo spintonamento degli operanti, le minacce per ostacolare un atto del loro ufficio e il contesto interno alla caserma. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sull'art. 131-bis c.p., richiamando la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla violenza ingiustificata e sui gravi e reiterati precedenti specifici. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che la doglianza era generica, in presenza della gratuità della violenza, della concessione delle attenuanti generiche e della recidiva reiterata; ha inoltre richiamato la condizione di pluripregiudicato e la pregressa sottoposizione a misura di prevenzione, elementi che escludevano le sanzioni sostitutive richieste. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della violenza ingiustificata e dei gravi e reiterati precedenti specifici dell'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera riproposizione di questioni di fatto o in una richiesta di rivalutazione del merito già esaminato e motivatamente disatteso dai giudici di merito.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando la motivazione di merito abbia escluso la ricorrenza dell'istituto valorizzando la violenza ingiustificata e la gravità dei precedenti specifici.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; in presenza di violenza gratuita, attenuanti generiche già concesse e recidiva reiterata, la sola richiesta di riduzione della pena o di sanzioni sostitutive non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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