Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. La difesa ha censurato la ricostruzione probatoria e la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano generici e sostanzialmente ripetitivi di questioni già affrontate e motivate dalla sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato, ai fini della destinazione allo spaccio, la quantità e qualità della sostanza sequestrata, la presenza di strumenti per la preparazione e il confezionamento, un foglio manoscritto con nomi, numeri e indicazioni, nonché il comportamento tenuto dall'imputato durante la perquisizione. Inoltre, la sentenza di merito aveva escluso la lieve entità richiamando modalità collaudate dell'attività di spaccio e rilevanti profitti desunti dal foglio sequestrato, senza che il ricorso si confrontasse specificamente con tali argomentazioni.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la norma per rilevare che la riqualificazione in lieve entità era stata esclusa sulla base di elementi fattuali significativi, come le modalità collaudate dello spaccio e i profitti desumibili dal materiale sequestrato.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche o meramente ripetitive di questioni già esaminate e logicamente risolte nella sentenza impugnata.
- Per contestare efficacemente una decisione di merito occorre confrontarsi in modo specifico con le singole rationes decidendi poste a fondamento della sentenza, non essendo sufficiente una critica astratta o non mirata.
- Ai fini della qualificazione della detenzione di stupefacenti come finalizzata allo spaccio, possono assumere rilievo convergente la quantità e qualità della sostanza, la presenza di strumenti per il confezionamento, annotazioni manoscritte con nominativi e importi e il comportamento dell'indagato al momento del controllo.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere respinta quando risultino modalità organizzate e collaudate di spaccio e indici di profitto non trascurabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08299/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →