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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18744/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto la società datrice chiedendo il pagamento di differenze retributive maturate tra maggio 2010 e luglio 2015, sostenendo di avere diritto al passaggio automatico dalla 2ª alla 3ª categoria del CCNL Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la clausola contrattuale relativa ai lavoratori inseriti in figure professionali articolate prevedesse il passaggio alla 3ª categoria dopo 18 mesi di svolgimento delle mansioni superiori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione del CCNL e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il passaggio non fosse automatico ma subordinato sia alla previa richiesta del lavoratore sia a un accertamento datoriale della capacità concretamente dimostrata; 2) in subordine, vizio motivazionale e ulteriore violazione del CCNL in relazione al dato testuale sui macchinari; 3) violazione dell'accordo 18 agosto 2013 e degli artt. 2077 e 2103 c.c., contestando comunque l'esistenza di differenze retributive per parte del periodo domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della corte territoriale della clausola del CCNL sul passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria. Ha affermato che la disposizione non prevede un automatismo di avanzamento per il solo decorso di 18 mesi, ma richiede un previo accertamento della capacità del lavoratore, da effettuarsi mediante una sperimentazione di almeno un mese in compiti di livello superiore, successiva al decorso dei 18 mesi nelle funzioni proprie della 2ª categoria. Ha inoltre chiarito che il riferimento ai 18 mesi riguarda le funzioni della categoria di attuale inquadramento e non lo svolgimento di mansioni superiori in senso tecnico ex art. 2103 c.c. Poiché il primo motivo è stato accolto, gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo e delle norme di ermeneutica contrattuale.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per un motivo subordinato di vizio motivazionale, poi assorbito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate con i criteri codicistici di ermeneutica negoziale, come norme di diritto e non solo come canone di controllo della motivazione.

  • art. 1362, comma primo, c.c.

    Il tenore letterale e la comune intenzione delle parti collettive escludono nel caso esaminato un passaggio automatico di categoria.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta sistematicamente nel contesto dell'intero comma e delle altre previsioni del CCNL, che confermano la necessità di un accertamento della capacità e avversano automatismi.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato solo per escludere che la clausola collettiva disciplinasse lo svolgimento di fatto di mansioni superiori come tale istituto legale.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, poi assorbito, senza decisione nel merito.

  • CCNL Industria Metalmeccanica privata 20 gennaio 2008, art. 1, lett. C), Titolo II, Sezione IV, § II, lett. c)

    "l'assegnazione alla 3^ categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore"

    La clausola non prevede un passaggio automatico dopo 18 mesi; richiede un previo accertamento della capacità, da verificarsi con una sperimentazione di almeno un mese in compiti di livello superiore, dopo il decorso di 18 mesi nelle funzioni proprie della 2ª categoria.

  • CCNL Industria Metalmeccanica privata 20 gennaio 2008, punto C), premessa n. 4

    Il sistema di mobilità verticale è costruito nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e non dà luogo a una dinamica automatica e illimitata.

  • CCNL Industria Metalmeccanica privata 20 gennaio 2008, norma transitoria finale del § II

    Gli eventuali accordi aziendali che prevedevano passaggi automatici restano applicabili solo ai lavoratori espressamente individuati da tali accordi.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione delle clausole collettive, il giudice di legittimità applica direttamente i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., potendo sindacare in cassazione la violazione dei criteri ermeneutici come violazione di legge.
  • Quando una clausola del contratto collettivo subordina l'avanzamento di categoria al "previo accertamento" della capacità del lavoratore, non è configurabile un automatismo fondato sul solo decorso del tempo.
  • La lettura sistematica della disciplina collettiva deve coordinare le singole previsioni con le premesse generali e con le clausole transitorie, soprattutto quando esse manifestano una volontà contraria a progressioni automatiche.
  • Se una disposizione contrattuale prevede una sperimentazione in compiti di livello superiore per verificare la capacità del lavoratore, tale sperimentazione è il presupposto dell'avanzamento e non un effetto già sufficiente del mero trascorrere del termine.
  • Il richiamo a un periodo di anzianità o di espletamento di funzioni proprie della categoria di appartenenza va riferito, salvo diversa espressa previsione, alle mansioni dell'inquadramento attuale e non allo svolgimento di mansioni superiori in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieMobilità verticaleImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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