Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per reato connesso agli stupefacenti. I motivi di ricorso erano principalmente due: (1) censura sulla gravità indiziaria, contestando la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore "Masi" (ritenute dal difensore illogiche e non probative) e la rilevanza delle intercettazioni per attribuire un ruolo specifico al ricorrente nel sodalizio; si richiamava inoltre un precedente rilievo del G.I.P. che avrebbe escluso la gravità indiziaria rispetto a specifiche contestazioni (art. 73 DPR 309/1990, capo 23); (2) censura sulle esigenze cautelari, deducendo l'incensuratezza, l'attività lavorativa stabile e la possibilità di misure domiciliari in luogo lontano dai fatti come alternative alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione, osservando che il Tribunale aveva ricostruito un quadro associativo fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulle conversazioni intercettate, valutazioni non specificamente messe in discussione in sede di legittimità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che, richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, DPR 309/1990, ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di reiterazione e ha motivato l'idoneità della custodia in carcere a interrompere i contatti con la consorteria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento al reato per il quale è stata adottata la misura cautelare (illecito connesso a stupefacenti). La decisione conferma l'applicabilità della misura cautelare per i delitti previsti da questa norma quando sussistono gravi indizi.
Richiamata nella parte in cui il G.I.P. avrebbe escluso la gravità indiziaria rispetto a specifiche condotte (capo 23). La Corte chiarisce che tale esclusione riguardava specifiche condotte e non l'appartenenza o partecipazione al sistema associativo complessivo.
D.P.R. 309/1990, art. 275, comma 3
La Corte accorda rilievo alla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 (che riguarda la valutazione delle esigenze cautelari in materia di stupefacenti), ritenendola rafforzata dalle risultanze istruttorie e idonea a sostenere la valutazione del pericolo di reiterazione usata per giustificare la custodia in carcere.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; no rilievo sostanziale sul merito della misura.
Massime di principio
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso avverso misura cautelare in sede di legittimità è necessario formulare censure specifiche e ben circostanziate che indichino vizi logico-giuridici nella motivazione; affermazioni generiche risultano inammissibili.
- La contestazione dell'attendibilità di dichiarazioni di collaboratori deve essere supportata da elementi concreti e mirati: il semplice richiamo all'inattendibilità senza disarticolare i passaggi probatori non è sufficiente.
- Le intercettazioni, se integrate in un quadro indiziario coerente (collegamenti, linguaggio comune, intese per rifornimento/gestione), possono legittimare la valutazione della gravità indiziaria anche se non provano singole condotte specifiche ai fini di altri capi d'imputazione.
- Nelle questioni cautelari in materia di stupefacenti il giudice può valorizzare la presunzione prevista dall'art. 275 DPR 309/1990; per ottenere misure meno afflittive è necessario dimostrare concretamente l'assenza del pericolo di reiterazione (mutamento di vita, elementi che interrompono i contatti con l'organizzazione, residua attendibilità lavorativa/documentale).
- In sede di legittimità non è consentito un sindacato di merito: le doglianze devono mirare a vizi di motivazione o di diritto, non alla diversa valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →