Cassazione Penale, Sentenza n. 15891/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pierri chiedeva, nell'esecuzione, la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Salerno (sez. distaccata di Mercato San Severino) del 29/09/2006, divenuta irrevocabile il 14/01/2010. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 21/07/2023, aveva rigettato l'istanza ritenendo che la precedente sentenza avesse applicato un aumento di pena per recidiva reiterata e che tale circostanza, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., impedisse la declaratoria di prescrizione. Pierri ha impugnato in Cassazione sostenendo che la recidiva era stata comunque applicata senza che il giudice della cognizione avesse verificato e motivato la sussistenza degli elementi costitutivi della recidiva (precedenti, pluralità di condanne e attitudine della condotta più recente a dimostrare maggiore pericolosità), per cui la recidiva non sarebbe accertata e non potrebbe precludere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che, pur essendo pacifico che la sentenza del 29/09/2006 ha applicato un aumento per recidiva reiterata (operazione che richiede il preventivo accertamento degli elementi della recidiva), l'obiezione sulla mancata motivazione doveva essere sollevata nel giudizio di merito e, divenuta la decisione irrevocabile, non può essere riproposta in sede esecutiva per il principio di intangibilità del giudicato. Conseguentemente il rigetto del ricorso è confermato e Pierri è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 172, settimo comma, codice penale
L'applicazione di un aumento di pena per recidiva reiterata, secondo la pronuncia impugnata, impedisce la declaratoria di prescrizione; tale aumento presuppone però il previo accertamento dei presupposti di legge (precedenti, pluralità di condanne, attitudine della condotta più recente a dimostrare maggiore pericolosità).
art. 616, comma 1, primo periodo, codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Principio di intangibilità del giudicato (res iudicata)
Principio secondo cui questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nei gradi di merito e che non sono state impugnate prima che la sentenza divenisse irrevocabile non possono essere riesaminate in sede esecutiva; costituisce motivo per escludere la rilevabilità, in esecuzione, di vizi di meritocome la mancata motivazione sull'accertamento della recidiva.
Massime di principio
- La rilevazione di vizi motivazionali o di omissioni nella valutazione di requisiti che fondano aumenti di pena (es. recidiva) deve essere fatta nella fase di merito e nelle impugnazioni prima che la sentenza diventi irrevocabile; trascorsa l'irrevocabilità, tali censure sono in genere inammissibili in sede esecutiva per il principio di intangibilità del giudicato.
- L'applicazione di un aumento di pena per recidiva reiterata ha effetti rilevanti anche sull'operatività della prescrizione (può precluderla), ma comporta la necessità che la decisione di merito abbia previamente e adeguatamente verificato e motivato i presupposti della recidiva.
- In sede esecutiva il giudice non è normalmente luogo per rimettere in discussione fatti e valutazioni già decise con giudicato: il controllo è limitato a questioni esecutive, salvo che emergano profili eccezionali che consentano rimedi straordinari (es. revocazione o riapertura) secondo le regole processuali vigenti.
- Chi ritenga che la recidiva sia stata riconosciuta senza i necessari accertamenti probatori e motivazionali deve impugnare la sentenza di condanna nei rimedi ordinari (appello, impugnazione in Cassazione) entro i termini utili; la mancata impugnazione priva di efficacia future censure analoghe in fase esecutiva.
- La decisione di rigetto in esecuzione può comportare la condanna alle spese processuali del ricorrente se il ricorso è infondato, ai sensi delle norme processuali penali applicabili.
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