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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13074/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione, nell’arco di più anni, di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Comune con due lavoratori per mansioni di giardiniere, capo squadra e attività connesse all’igiene ambientale e al verde urbano, nell’ambito di progetti comunali di sviluppo finalizzati all’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna. In sede di rinvio la Corte d’appello ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, escludendo la conversione a tempo indeterminato ma riconoscendo un risarcimento del danno pari a dodici mensilità per un lavoratore e sei mensilità per l’altro, applicando l’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto dei principi fissati dalla precedente cassazione con rinvio; omesso esame di un fatto decisivo relativo all’iter procedurale previsto dalla legge regionale sarda e alla formazione delle graduatorie; violazione della clausola 2 dell’Accordo Quadro sulla direttiva 1999/70/CE, assumendo che i rapporti rientrassero in programmi di formazione e inserimento lavorativo; violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro, sostenendo che i contratti fossero legittimi perché riconducibili a progetti pubblici e non destinati a esigenze permanenti dell’ente. I lavoratori, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale/successivo lamentando la regolazione delle spese: da un lato, la compensazione parziale in presenza del rigetto della conversione; dall’altro, la mancata applicazione dell’aumento per pluralità di parti nella liquidazione della fase decisoria riunita. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte d’appello sulla mancanza di una causale temporanea concreta e sulla non configurabilità di una deroga eurounitaria per finalità occupazionali o formative; ha inoltre ritenuto corretta la regolazione delle spese, applicando il principio della soccombenza globale e affermando che le scelte liquidatorie entro i limiti tariffari non sono sindacabili in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso successivo/incidentale dei lavoratori, compensando integralmente le spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza. Ha inoltre dato atto dell’obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, di versare l’ulteriore contributo unificato. La decisione conferma la sentenza di rinvio nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti a termine e ha negato la conversione, riconoscendo però il risarcimento del danno. In motivazione la Corte ribadisce che la legittimità del termine va verificata in concreto, non bastando il richiamo astratto ai progetti regionali o alla procedura selettiva; esclude inoltre che le finalità di occupazione o di formazione dedotte possano, nel caso specifico, sottrarre i rapporti alla disciplina sull’abuso del termine. Quanto alle spese, afferma che il giudice del rinvio deve guardare all’esito globale della lite e che la liquidazione tariffaria nei limiti consentiti non è censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    vincola il giudice di rinvio ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione; il motivo è infondato perché la Corte territoriale si è attenuta ai principi rescindenti.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte esclude la fondatezza delle censure prospettate sotto tali vizi.

  • art. 2, paragrafo 2, clausola 2, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    la deroga opera solo per effettive esigenze di formazione professionale iniziale, apprendistato o programmi specifici di formazione, da verificare in concreto; nel caso concreto non ricorreva una fattispecie esclusiva della disciplina europea.

  • clausola 5, punto 1, lett. a), dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    le finalità occupazionali o di politica sociale non bastano a escludere le tutele contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine, se non sono rispettate le regole interne sulla causalità e temporaneità.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    esclude la conversione del rapporto nel pubblico impiego privatizzato; la nullità del termine può però comportare il risarcimento del danno.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato come disciplina ratione temporis delle causali e della temporaneità dei contratti a termine, da verificare in concreto.

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    il termine è legittimo solo se sorretto da ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive di carattere temporaneo o eccezionale.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    base per la liquidazione del risarcimento del danno conseguente alla nullità del termine.

  • L.R. Sardegna n. 11 del 1988, art. 94

    non consente di prescindere, in concreto, dal rispetto della regola di causalità e temporaneità imposta dalla normativa statale e unionale; la sola riconducibilità astratta ai progetti regionali non basta.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese vanno regolate in base alla soccombenza globale; il giudice di rinvio può compensare parzialmente o totalmente secondo l'esito finale della lite.

  • art. 4, commi 2 e 4, D.M. n. 55 del 2014

    gli aumenti o le riduzioni per pluralità di parti o per identità di questioni, se contenuti nei limiti tariffari, non sono sindacabili in cassazione e non richiedono specifica motivazione.

  • D.M. n. 37 del 2018

    ha modificato il D.M. n. 55 del 2014 ma non incide sul principio di insindacabilità della liquidazione entro i limiti tariffari.

  • D.M. n. 147 del 2022

    ha ulteriormente rimodulato i parametri tariffari, senza mutare il principio per cui la liquidazione entro i limiti di tariffa resta insindacabile.

  • artt. 287-288 c.p.c.

    richiamati nel procedimento di correzione dell'errore materiale, qualificato come procedimento sostanzialmente amministrativo.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti a tempo determinato stipulati da una pubblica amministrazione, la legittimità del termine va verificata in concreto sulla specifica causale apposta al singolo rapporto; non basta il richiamo astratto a un progetto o a una norma regionale se non sono indicate e provate esigenze temporanee effettive.
  • La finalità di favorire l'occupazione o l'inserimento lavorativo non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a sottrarre i contratti a termine alla disciplina antiabuso, poiché tali obiettivi possono essere perseguiti anche mediante assunzioni stabili.
  • La deroga eurounitaria relativa a programmi di formazione o apprendistato opera solo se ricorrono effettivamente i presupposti tipici della formazione iniziale o di specifici programmi formativi; il mero disagio sociale dei lavoratori o la pubblica utilità delle attività svolte non sono sufficienti.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la nullità del termine non comporta conversione del rapporto quando opera il divieto di legge, ma può dar luogo al risarcimento del danno secondo i criteri previsti dall'ordinamento.
  • Il datore di lavoro che invochi la legittimità del termine ha l'onere di specificare e provare la causale temporanea che giustifica l'apposizione del termine; formule generiche o richiami a selezioni e graduatorie non bastano.
  • In tema di spese processuali nel giudizio di rinvio, il giudice deve considerare l'esito globale della lite e non isolatamente i singoli gradi; può compensare in tutto o in parte anche se una parte è risultata vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti minimo-massimo fissati dalla tariffa è insindacabile in cassazione; la motivazione diventa necessaria solo quando il giudice si discosti dai parametri tariffari oltre i limiti consentiti.
  • Le riduzioni o gli aumenti tariffari per pluralità di parti o per identità di questioni, se previsti dalla tariffa e applicati entro i relativi margini, non sono di regola censurabili in sede di legittimità, salvo che venga superato il minimo o il massimo tariffario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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