Cassazione Penale, Sentenza n. 2362/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena di anni 2 di reclusione e euro 20.000,00 di multa con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 95 del d.lgs. 10/10/2022, n.150 (Riforma Cartabia). Il Tribunale di Roma, come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ritenendo che la norma processuale (art. 545-bis) non fosse vigente al momento della definizione del procedimento di cognizione. Il ricorrente deduceva che la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) consente l'applicazione retroattiva in senso più favorevole delle nuove disposizioni anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che, poiché la riforma (d.lgs. n.150/2022) è entrata in vigore prima della formazione del giudicato (la condanna è divenuta definitiva il 5/05/2023), il condannato aveva il diritto di presentare istanza di sostituzione della pena e il giudice dell'esecuzione non poteva escludere a priori l'applicazione della disciplina transitoria.
Norme richiamate
Disciplina il meccanismo bifasico previsto in primo grado per valutare la sostituzione della pena detentiva breve; è la sede fisiologica per la valutazione ma la sua applicazione può essere rilevante anche in sede di esecuzione quando il giudicato si è formato dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150
le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs.
Disciplina transitoria che consente l'applicazione retroattiva in bonam partem delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore del decreto; se la sentenza diventa definitiva dopo l'entrata in vigore, il condannato può chiedere la sostituzione in esecuzione.
d.lgs. 10/10/2022, n.150 (Riforma Cartabia)
Ha riformato le pene sostitutive (ampliando tipologie e innalzando il limite massimo sostituibile fino a 4 anni), riconfigurandone la natura sostanziale e prevedendo la relativa disciplina transitoria applicabile in senso più favorevole.
legge 24/11/1981, n.689, Capo III
Normativa sulle sanzioni sostitutive che è stata modificata dalla riforma per ampliare le possibilità di sostituzione della pena detentiva breve; l'eventuale applicazione post-riforma dipende dal criterio della più favorevolezza.
Intervento nel codice penale con funzioni ricompositive rispetto alle pene sostitutive, parte della riforma complessiva che ha ampliato le opzioni sostitutive.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di confronto: il limite edittale indicato per la sospensione dell'esecuzione è stato allineato alle nuove soglie che legittimano la sostituzione della pena.
Massime di principio
- Se una riforma processuale o sostanziale introduce disposizioni più favorevoli al reo e prevede una norma transitoria analoga all'art. 95 d.lgs. n.150/2022, tali disposizioni possono trovare applicazione retroattiva ai procedimenti ancora non definiti alla data di entrata in vigore.
- La valutazione ordinaria sulla sostituzione della pena detentiva breve è demandata al giudizio di primo grado (art. 545-bis c.p.p.), ma se il giudicato si forma dopo l'entrata in vigore della norma più favorevole il condannato può proporre istanza al giudice dell'esecuzione che deve valutare la richiesta alla luce della disciplina transitoria.
- L'applicazione retroattiva è ammessa solo quando la nuova norma è "più favorevole"; occorre quindi un confronto concreto tra la disciplina anteriore e quella successiva per verificare la più favorevolezza.
- Se il giudice dell'esecuzione esclude l'applicazione della disciplina transitoria senza considerare la formazione del giudicato in momento successivo all'entrata in vigore della riforma, la decisione è annullabile in sede di legittimità e il caso sarà rimandato per nuovo esame.
- In casi analoghi è utile indicare nell'istanza al giudice dell'esecuzione la data di entrata in vigore della riforma, la data di formazione del giudicato e i profili di favorevolezza della nuova disciplina (es. innalzamento del limite sostituibile, nuove tipologie di pena sostitutiva) per agevolare la valutazione.
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