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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1648/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a lui applicata, sostenendo che l'omessa esecuzione della prestazione non dipendeva da sua colpa bensì dalla sopravvenuta indisponibilità dell'ente individuato (Croce Rossa di Carmagnola). Ha poi tentato di ottenere autorizzazione per eseguire la pena presso altro ente, senza successo. Contestava che la responsabilità dell'inadempimento fosse a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha condiviso il giudizio del Tribunale di Asti secondo cui il comportamento decisivo è stato la mancata presentazione del condannato alla convocazione propedeutica all'esecuzione (settembre 2018) e la mancata risposta alle sollecitazioni, fatto che integra violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità. La Corte ha quindi confermato la revoca della sanzione sostitutiva con il ripristino della pena originaria (due mesi e venti giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda) e della sanzione amministrativa (sospensione della patente). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca

    La norma autorizza la revoca della pena sostitutiva quando vi sia violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto che la mancata presentazione e la mancata risposta del condannato costituiscano tale violazione, valutando rilevanti i motivi, l'entità e le circostanze.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato come formalità da rispettare nella fase di revoca della pena sostitutiva; disciplina le formalità degli atti nella fase esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'imposizione dell'onere del versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la Corte di cassazione ha ritenuto comunque dovuto il pagamento in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione attiva e la mancata risposta alle convocazioni per l'avvio del lavoro di pubblica utilità possono essere considerate violazione degli obblighi e giustificare la revoca della misura sostitutiva.
  • Le difficoltà sopravvenute dell'ente indicato (es. sospensione temporanea delle attività) sono rilevanti solo se il condannato dimostra di avere collaborato tempestivamente e diligentemente alla ricerca di soluzioni alternative e di avere offerto la sua disponibilità nei tempi utili.
  • La richiesta, successiva e infruttuosa, di autorizzazione a svolgere la prestazione presso altro ente non esime automaticamente dalla responsabilità se, al momento in cui era possibile iniziare l'esecuzione, il condannato non ha adempiuto agli obblighi di collaborazione.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta motivo, entità e circostanze della violazione in concreto: comportamenti omissivi del condannato possono risultare più determinanti di difficoltà logistiche intervenute successivamente.
  • In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione può essere disposto il pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende, salvo diversa valutazione sulla colpa del ricorrente.

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