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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione e sgombero opere abusive n. -OMISSIS-del 27 agosto 2024 adottata dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria, notificata al ricorrente in data 02.09.2024, nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto e/o conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 5\1\2026: - del verbale di acquisizione di opere edilizie abusive ed area di sedime (ex art. 31 commi 3 e 4 d.P.R. 380/2001 e s.m.i.) per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, adottato dal Comune di Reggio Calabria il 21.10.2025 con numero di Prot. -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 6 novembre 2025; - dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 31 comma 4-bis d.P.R. 380/2001 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con sanzione irrogata per euro 20.000,00 (ventimila,00), adottata dal Comune di Reggio Calabria il 21.10.2025 con numero di prot. -OMISSIS-e notificata al ricorrente in data 6 novembre 2025; - nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202400640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e sgombero di opere abusive, nonché verbale di acquisizione dell’opera e dell’area di sedime e ordinanza di ingiunzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e sgombero del 27 agosto 2024 e, con motivi aggiunti, il verbale di acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime e l’ordinanza di ingiunzione della sanzione amministrativa di 20.000 euro, adottati per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, vizi di invalidità derivata, reiterando le censure già formulate contro l’ordinanza di demolizione, nonché la violazione del principio di proporzionalità in relazione alla possibile fiscalizzazione dell’abuso. Ha inoltre fatto riferimento alla presentazione di una precedente istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sulla quale si sarebbe formato il silenzio-rigetto, e di una successiva istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, presentata il 2 dicembre 2025, dopo la notifica dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il verbale di acquisizione e l’ingiunzione della sanzione pecuniaria fossero atti vincolati e dovuti, meramente consequenziali alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e all’accertamento dell’inottemperanza. Le censure di invalidità derivata sono state considerate meramente reiterative dei motivi del ricorso principale; il Tribunale ha quindi confermato la precedente sommaria valutazione negativa già espressa in sede cautelare, confermata dal Consiglio di Stato. La successiva istanza ex art. 36-bis non è stata ritenuta idonea, allo stato, a produrre effetti caducanti sull’ordine di demolizione, sia per la sua tardività, sia per la prima facie non riconducibilità degli interventi alle parziali difformità o variazioni essenziali astrattamente sanabili, sia per la presenza del vincolo paesaggistico. Quanto alla fiscalizzazione dell’abuso, il TAR ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato una specifica istanza affinché l’amministrazione valutasse, nella distinta fase esecutiva e successiva all’ordine di demolizione, la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Rileva per la precedente istanza di accertamento di conformità, rispetto alla quale il giudice dà atto della formazione del silenzio-rigetto.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Riguarda l’istanza successiva di sanatoria; il giudice ne esclude, allo stato, l’effetto caducante sull’ordine di demolizione in ragione della tardività, della non riconducibilità prima facie degli interventi alle fattispecie sanabili e del vincolo paesaggistico.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, rigettata per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 57 c.p.a.

    È applicato per porre le spese della fase cautelare a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Gli atti di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime e l’ingiunzione della sanzione pecuniaria conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione hanno natura vincolata e consequenziale quando siano preceduti dall’accertamento della mancata ottemperanza.
  • La mera reiterazione, nei confronti degli atti consequenziali, delle censure già formulate contro l’ordine di demolizione non offre un autonomo fondamento cautelare quando la precedente delibazione sommaria sul provvedimento presupposto sia stata negativa e confermata in sede d’appello cautelare.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria successivamente alla notifica degli atti consequenziali non determina, di per sé, l’effetto caducante dell’ordine di demolizione; tale effetto può essere escluso, in sede cautelare, anche in ragione della tardività dell’istanza, della non riconducibilità prima facie dell’intervento alle fattispecie sanabili e della presenza di un vincolo paesaggistico.
  • La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria deve essere fatta valere mediante apposita istanza nella distinta fase esecutiva del procedimento, non potendo la relativa censura di sproporzione essere utilmente dedotta in assenza di una preventiva valutazione amministrativa richiesta dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelareSpese di lite
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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