Cassazione Penale, Ordinanza n. 02176/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione. In concreto, ha sostenuto che la Corte avrebbe errato nel percepire il tempus commissi delicti del capo 1): la condotta associativa si sarebbe arrestata nel 2014 e non in epoca successiva al maggio 2015, con conseguente applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio dell'art. 416-bis c.p. antecedente alla modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2015. A sostegno ha richiamato la durata delle intercettazioni (iniziate nel febbraio 2013 e concluse all'inizio del 2014), un arresto nel 2017 per altri fatti e la possibilità di desumere da ciò un distacco o recesso dall'associazione. Ha inoltre dedotto un ulteriore errore di fatto nella parte in cui la Corte, dopo la rinuncia parziale ai motivi assolutori, avrebbe ritenuto assorbite o superate anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulle circostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le doglianze non denotassero un vero errore di fatto percettivo sugli atti interni del giudizio di legittimità, ma mirassero piuttosto a contestare il modo in cui la precedente decisione aveva valutato gli atti e motivato sulla data di cessazione della permanenza associativa, sulla rinuncia ai motivi relativi alla data del reato e sull'inammissibilità delle censure sulle circostanze per difetto di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, cioè una svista o un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità; restano esclusi gli errori di valutazione o di giudizio.
La Corte richiama la disciplina del procedimento camerale senza trattazione orale innanzi alla Sezione.
È richiamato quale norma che consente la celebrazione del procedimento nelle forme dell'art. 611 c.p.p.
È evocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole antecedente alla legge n. 69 del 2015, in ragione della pretesa cessazione anticipata della condotta.
Richiamata dal ricorrente quale riforma successiva che avrebbe reso meno favorevole il trattamento sanzionatorio del reato associativo.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per contestare la valutazione degli atti o la ricostruzione logico-argomentativa compiuta dalla Corte di cassazione: esso è limitato alla correzione di meri errori percettivi sugli atti interni al giudizio di legittimità.
- Non integra errore di fatto, ai fini del rimedio straordinario, la doglianza che si risolva nell'affermazione che determinati elementi non sarebbero stati apprezzati, quando la decisione impugnata abbia invece preso in esame tali elementi e li abbia valutati.
- Quando la Corte di cassazione abbia motivato sulla cessazione della permanenza, sulla rinuncia ai motivi di ricorso o sull'inammissibilità di censure per difetto di specificità, tali passaggi non sono aggredibili con il ricorso straordinario se la critica mira solo a una diversa lettura del ragionamento decisorio.
- L'evidente inammissibilità del ricorso può giustificare, oltre alla condanna alle spese, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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