Cassazione Penale, Ordinanza n. 07929/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava due motivi. Con il primo, venivano mosse censure dirette sostanzialmente a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, senza dedurre specifici travisamenti della prova; inoltre il motivo era ritenuto generico perché ripetitivo di doglianze già svolte in appello e non realmente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, veniva dedotta anche la mancanza di volontà di cagionare il fallimento, ma la Corte osservava che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse da quelle dell'impresa e di compiere atti idonei a ledere i creditori. Con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche tale doglianza era considerata priva di specificità perché meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello; inoltre, le censure sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione erano giudicate manifestamente infondate, poiché la pena inflitta superava il limite rilevante per tali benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato che il primo motivo mirava a un non consentito riesame del merito e difettava di specificità, dall'altro che il secondo motivo era parimenti aspecifico quanto alle attenuanti generiche e manifestamente infondato quanto ai benefici della sospensione condizionale e della non menzione, incompatibili con la pena inflitta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale base dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; per la bancarotta patrimoniale è sufficiente la consapevole volontà di destinare i beni sociali a finalità estranee all'impresa e di porre in essere atti idonei a ledere i creditori.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è confermato perché la doglianza era generica e ripetitiva di censure già disattese dai giudici di merito.
Il beneficio della sospensione condizionale è escluso perché la pena inflitta è pari a anni due e mesi quattro di reclusione.
La non menzione della condanna nel casellario giudiziale è esclusa per la misura della pena irrogata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, se non sono indicati specifici travisamenti della prova.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle stesse doglianze già dedotte in appello, senza critica puntuale alla decisione, è inidonea a fondare l'impugnazione.
- Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario che l'agente persegua la specifica finalità di causare il fallimento; è sufficiente la consapevole volontà di distogliere il patrimonio sociale dalla funzione imprenditoriale e di porre in essere atti idonei o potenzialmente idonei a pregiudicare i creditori.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la doglianza è generica o meramente reiterativa e la motivazione di merito dia conto in modo congruo della scelta compiuta.
- I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione non possono essere riconosciuti quando la pena inflitta supera il limite legale previsto per la loro concedibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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