Cassazione Civile, Ordinanza n. 34172/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto che assumeva di avere lavorato alle dipendenze di un'azienda agricola familiare tra il 2008 e il 2012 ha agito per ottenere: l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; il conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; l'annullamento dei provvedimenti dell'ente previdenziale di diniego delle prestazioni di disoccupazione agricola; e la declaratoria del diritto a trattenere le indennità già percepite per gli anni 2008-2012. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la subordinazione, anche in considerazione della presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la sentenza di appello era affetta da gravi errori: indicava come datore di lavoro una persona diversa da quella effettiva, riportava testimonianze di soggetti mai escussi nel processo di primo grado, non considerava le prove realmente assunte e conteneva un dispositivo che richiamava una sentenza del Tribunale diversa da quella impugnata, rendendo la motivazione obiettivamente incomprensibile e assimilabile a mancanza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la riforma del 2012, è censurabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso. Nel caso concreto ha ravvisato sia un vizio di motivazione obiettivamente incomprensibile, sia l'omesso esame del fatto decisivo dedotto, poiché la sentenza impugnata sembrava riferirsi a una diversa decisione di primo grado, conteneva riferimenti a soggetti estranei al processo e presentava un quadro argomentativo confuso e incompatibile con gli atti richiamati dal ricorrente. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
La motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile equivale a nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
È la base procedurale per la trattazione camerale non partecipata, richiamata nel procedimento.
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012
Ha sostituito il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- L'erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, a un diverso provvedimento di primo grado o a un diverso materiale probatorio può integrare un vizio tale da rendere la motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Per la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo, la sua discussione tra le parti e la sua potenziale idoneità a condurre a un esito diverso della lite.
- Quando la decisione di merito si fonda su riferimenti fattuali incompatibili con gli atti del processo, il vizio non riguarda la mera insufficienza argomentativa, ma l'esistenza stessa di una motivazione intelligibile.
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