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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17060/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico, inconferente e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti e alla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo prolisso, con enunciazioni di principio e richiami giurisprudenziali non calati sul caso concreto, quindi generici e inconferenti. Inoltre, nella parte in cui richiamava l'ammissione di responsabilità come elemento favorevole, il ricorso non si confrontava con il rilievo della Corte territoriale secondo cui il diniego di un trattamento più benevolo dipendeva anche dall'età dell'imputato, ritenuta non valorizzabile in senso difensivo come prospettato. Non veniva, infine, adeguatamente censurato il giudizio di congruità della pena formulato in appello, che aveva escluso ulteriore rilievo attenuante all'ammissione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato implicitamente il giudizio sull'entità della pena e sulla sua congruità, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti della motivazione non illogica o arbitraria.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre argomentazioni astratte o richiami giurisprudenziali sganciati dal caso concreto.
  • La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione di merito sottratta al sindacato di cassazione, salvo che sia frutto di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione insufficiente.
  • Quando il giudice di merito motiva il diniego di un più favorevole trattamento sanzionatorio valorizzando elementi concreti, il ricorso deve contestare tali elementi in modo puntuale, altrimenti è inammissibile.
  • L'ammissione di responsabilità non impone di per sé una ulteriore riduzione della pena, potendo il giudice escluderne un maggior rilievo in ragione degli altri dati del caso e della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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